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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04756/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione aggravata dal nesso teleologico. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, l'inoffensività della condotta e la conseguente operatività dell'art. 49, secondo comma, c.p.; dall'altro, ha riproposto censure già formulate in appello, richiamando l'esimente dello stato di necessità. La Corte osserva però che il primo motivo non era stato devoluto con l'atto di appello, che si era limitato a evocare lo stato di necessità, esimente esclusa dalla sentenza impugnata con argomentazioni non manifestamente illogiche; inoltre, è stata comunque accertata, sia pure minima, l'offensività della condotta. Il secondo motivo è ritenuto meramente riproduttivo dell'appello e privo di confronto con le sentenze di merito, in particolare con quella di primo grado, che aveva illustrato gli elementi costitutivi dell'aggravante teleologica anche con riferimento a un delitto poi dichiarato estinto per remissione di querela.

Norme richiamate

  • art. 49, secondo comma, c.p.

    L'inoffensività può escludere la punibilità solo quando la condotta sia priva di concreta offensività; nel caso esaminato la Corte rileva che una minima offensività era comunque stata accertata, sicché la norma non è applicabile per escludere il reato.

  • art. 385 c.p.

    Il reato contestato è l'evasione; la sentenza di merito è stata confermata quanto alla sua configurabilità, nella forma aggravata dal nesso teleologico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione dell'inoffensività del fatto ex art. 49, comma 2, c.p. richiede la mancanza di concreta offensività; se il giudice di merito accerta anche una offensività minima, la causa di esclusione non opera.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure nuove rispetto all'appello, quando non investono questioni già devolute al giudice di secondo grado.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limita a riprodurre le argomentazioni dell'appello senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito, specialmente con quella di primo grado.
  • L'aggravante teleologica deve essere scrutinata alla luce degli elementi di fatto accertati nei gradi di merito; la Corte di cassazione non può sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella congruamente motivata dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàEvasioneImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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