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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16893/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La lite nasce da un’intimazione di pagamento notificata nel 2017 relativa a più cartelle, ma nel giudizio di legittimità viene in rilievo solo una cartella notificata nel 2005, avente ad oggetto tributi erariali IRPEF e addizionali, oltre alle correlate sanzioni. La contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento dell’opposizione sul presupposto che il credito fosse prescritto in cinque anni. L’ente della riscossione ricorre per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.: sostiene che, per i tributi erariali e le relative sanzioni, il termine di prescrizione sia decennale, poiché la prescrizione breve opererebbe solo quando una norma speciale la preveda espressamente; in mancanza di tale previsione, come per IRPEF, varrebbe il termine ordinario decennale. La Corte esamina anche la distinta disciplina delle sanzioni, richiamando l’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e la prescrizione quinquennale per la riscossione delle sanzioni non fondate su titolo giudiziale.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’ente di riscossione, cassa la sentenza della CTR e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana perché verifichi, alla luce dei principi richiamati, se e in quale misura gli atti indicati dall’ente abbiano interrotto la prescrizione del credito e delle sanzioni. La Corte afferma che, per i tributi erariali in assenza di una specifica previsione di prescrizione breve, si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; per le sanzioni, invece, rileva la prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, salvo diverso titolo giudiziale. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, per denunciare violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    Costituisce la regola generale: in mancanza di una norma speciale che preveda un termine più breve, i diritti si prescrivono in dieci anni; per i tributi erariali IRPEF e analoghi, non essendo prestazioni periodiche in senso tecnico, si applica la prescrizione decennale.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo; la mera definitività della cartella o dell’atto di riscossione non basta.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    "Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni."

    Per le sanzioni tributarie, se l’atto non è fondato su sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È richiamato per distinguere il termine di decadenza per contestare la violazione e irrogare la sanzione dal diverso termine di prescrizione per la riscossione.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    È richiamato per gli interessi, ai quali si applica la prescrizione quinquennale.

  • artt. 43 d.P.R. 600/73; art. 57 d.P.R. 633/72; art. 76 d.P.R. 131/86

    Sono indicati come esempi della disciplina decadenziale propria della fase di accertamento impositivo, distinta dalla prescrizione nella fase di riscossione.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento determina l’irretrattabilità del credito, ma non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • La fase di accertamento del tributo è soggetta a termini di decadenza, mentre la fase di riscossione, una volta divenuto definitivo l’atto amministrativo, è regolata dal termine prescrizionale proprio del credito.
  • Per i crediti erariali, quando la legge non prevede espressamente una prescrizione breve, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; non vale automaticamente il termine quinquennale.
  • Le sanzioni tributarie seguono una disciplina autonoma: in assenza di titolo giudiziale definitivo, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997.
  • Nel giudizio sulla prescrizione del credito iscritto a ruolo, il giudice deve verificare in concreto gli atti eventualmente interruttivi prodotti dall’ente riscossore e valutare il decorso del termine per ciascun segmento del credito (tributo, sanzioni, interessi).

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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