Cassazione Civile, Ordinanza n. 17042/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le parti private avevano ottenuto, in un precedente procedimento civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con più provvedimenti della Corte d'Appello. Successivamente la stessa Corte territoriale aveva revocato il beneficio richiamando l'art. 91 D.P.R. n. 115/2002, sulla base del rilievo che ciascuna parte era stata assistita da tre avvocati anziché da uno solo. Gli interessati avevano proposto opposizione sostenendo: a) che la Corte d'Appello fosse priva di potere di revoca officiosa, poiché il caso non rientrava nell'art. 91 ma semmai nell'art. 112 D.P.R. n. 115/2002; b) che l'indicazione di tre difensori nella procura era irrilevante, anche perché ciascun opponente era portatore di proprie situazioni giuridiche soggettive; c) che, in concreto, nel giudizio presupposto l'attività difensiva era stata svolta da un solo difensore e non dagli altri due indicati nella procura. La Corte d'Appello aveva respinto l'opposizione. In cassazione i ricorrenti avevano proposto tre censure contro il decreto di rigetto, ma prima dell'adunanza camerale il loro difensore aveva depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della successiva cassazione con rinvio della sentenza del giudizio presupposto, con necessità di nuova statuizione sulle spese processuali da parte del giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, depositata per fatto sopravvenuto e comunicata alle parti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del Ministero della Giustizia, ritenendo che essi avessero dato causa al giudizio poi rinunciato. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte d'appello come base della cessazione degli effetti dell'ammissione al patrocinio quando la parte nomina un secondo difensore; la Corte di cassazione non decide nel merito su tale norma perché il giudizio si estingue per rinuncia.
Evocato dai ricorrenti e dalla Corte territoriale come disposizione distinta rispetto all'art. 91, in tema di revoca del beneficio; la Corte di cassazione non si pronuncia sul punto per sopravvenuta rinuncia.
È richiamata la proposta di definizione anticipata per inammissibilità e/o manifesta infondatezza; la Corte precisa che non si applica l'ultimo comma nella nuova formulazione perché il giudizio non viene definito con decisione conforme alla proposta, ma si estingue per rinuncia.
Costituisce la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia rituale intervenuta prima dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e intervenuta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio anche quando sia già stata fissata l'adunanza camerale e sia stata formulata una proposta ex art. 380-bis c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non affronta le censure di merito e provvede soltanto sulle spese, ponendole a carico della parte che ha dato causa al processo poi abbandonato.
- La disciplina sulla cessazione degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quella sulla revoca del beneficio sono concettualmente distinte; tuttavia, nel caso di estinzione del giudizio di legittimità, la Corte non si pronuncia sulla correttezza della qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
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