Cassazione Penale, Sentenza n. 33446/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro sostenendo che la Corte non ha considerato le conclusioni difensive e le memorie inviate via PEC il 13/02/2024, con le quali era stata anche richiesta l'applicazione di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p.; ha dedotto violazione degli artt. 598-bis e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per omessa valutazione delle richieste difensive e per irregolarità del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specifico mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (norma introdotta dal d.lgs. n.150/2022), poiché il processo si era svolto in assenza dell'imputato e mancava il mandato rilasciato dopo la sentenza con l'elezione o dichiarazione di domicilio. Per tale ragione la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze relative alle memorie inviate via PEC o alla richiesta di pene sostitutive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
commi 1-ter e 1-quater (introdotti dall'art. 33 d.lgs. n.150/2022)
La Corte ha ritenuto operativo l'onere formale del comma 1-quater per i procedimenti celebrati in assenza: l'atto d'impugnazione deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dal specifico mandato rilasciato dopo la sentenza e dalla dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; tali oneri si applicano anche al ricorso per Cassazione.
Il ricorrente ha invocato la norma per censurare l'omessa valutazione delle memorie difensive; la Corte di Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile per ragioni formali, non ha affrontato il profilo di merito relativo a questa violazione.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata dal ricorrente con riferimento all'irregolarità del contraddittorio; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per difetto di mandato.
La difesa aveva chiesto l'applicazione di pene sostitutive ex art. 20-bis; la Corte di Cassazione non ha valutato tale richiesta in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio formale.
art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022
La Corte ha ricordato che le novità introdotte dal d.lgs. n.150/2022 si applicano alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022, sicché l'onere del mandato specifico era applicabile al caso di specie.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato nella doglianza come criterio di rilevanza dell'omessa valutazione delle memorie; la Corte non ha affrontato la questione nel merito per insussistenza dei presupposti di ammissibilità.
Articoli penali contestati in primo grado
art. 612-bis, comma 2; art. 81; art. 56; art. 610 c.p.
Si tratta delle fattispecie penali per le quali il Tribunale di Cosenza e la Corte d'Appello di Catanzaro hanno ritenuto l'imputato responsabile; la Cassazione si è limitata alla verifica formale di ammissibilità e non ha discusso il merito delle condanne.
Massime di principio
- Se il processo si è svolto in assenza dell'imputato, l'impugnazione proposta dal difensore deve essere accompagnata dal mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e dalla dichiarazione/elezione di domicilio: senza questi requisiti il ricorso è inammissibile.
- Le memorie e le conclusioni inviate via PEC non sanano il difetto del mandato richiesto dall'art. 581, comma 1-quater; problemi formali di ammissibilità possono impedire l'esame del merito.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve procurarsi tempestivamente il mandato specifico dall'imputato (con elezione di domicilio successiva alla sentenza) e depositarlo con l'atto d'impugnazione.
- Le censure sull'omessa valutazione di richieste difensive (es. applicazione di pene sostitutive) vanno sollevate dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità; altrimenti il giudice di legittimità non entrerà nel merito.
- Le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 sono state ritenute costituzionalmente compatibili dalla giurisprudenza di legittimità, che ne sottolinea la finalità di garantire la consapevolezza dell'imputato e la razionalità dell'uso delle risorse processuali.
- In caso di dubbi circa la possibilità di contattare l'imputato per ottenere il mandato, è opportuno documentare gli sforzi compiuti e, se possibile, valutare tempestive soluzioni alternative (es. istanza di rinvio per ottenere il mandato) prima di proporre il ricorso.
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