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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36754/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dalla pubblicazione e diffusione, all'interno di un DVD riconducibile a un'opera dell'ingegno, dell'immagine di una donna ritratta senza autorizzazione. La Corte d'appello aveva escluso la configurabilità di un consenso tacito alla ripresa e alla divulgazione, ritenendo che il fugace sguardo verso la telecamera non bastasse a dimostrare una piena consapevolezza del filmato e della sua diffusione. Da tale diffusione non autorizzata aveva poi desunto sia un danno non patrimoniale, provato in via presuntiva in ragione della lesione dei diritti inviolabili e del contesto sociale di riferimento, sia un danno patrimoniale quantificato secondo il criterio del cd. prezzo del consenso alla pubblicazione. La società ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) difetto di competenza del tribunale ordinario, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa/proprietà intellettuale, perché involgente diritti d'autore o diritti connessi; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 96 l.d.a. per avere la Corte escluso il consenso tacito sulla base di una valutazione ritenuta errata delle prove; 3) ulteriore censura di violazione degli artt. 112 c.p.c., 10, 2043, 2059 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte riconosciuto un danno non patrimoniale senza adeguata allegazione e prova del concreto pregiudizio; 4) doglianza analoga sulla ritenuta sussistenza del danno non patrimoniale, contestando che fosse stato dimostrato un danno in concreto e deducendo l'irrilevanza della relazione sentimentale rispetto a vicende di separazione/divorzio; 5) violazione degli artt. 10, 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 158 l.d.a. in relazione al danno patrimoniale, sostenendo che per una persona non nota il diritto all'immagine sarebbe privo di valore di mercato e che la teoria del prezzo del consenso non fosse applicabile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha dichiarato inammissibili le censure sui restanti motivi nella parte in cui miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie del giudice di merito, o non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nella sostanza: il primo motivo è stato ritenuto infondato; i motivi che contestavano il consenso, il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale sono stati dichiarati inammissibili o comunque non accolti, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o basati su una lettura non corretta della motivazione di merito. La Corte ha confermato che la controversia non riguardava principalmente il diritto d'autore o lo sfruttamento dell'immagine come bene economico, ma il risarcimento del danno da diffusione non autorizzata dell'immagine stessa, rientrante nella tutela del diritto alla riservatezza. Ha inoltre ribadito che l'accertamento del consenso alla ripresa/divulgazione e la prova del danno non patrimoniale possono essere effettuati anche per presunzioni, ma la relativa valutazione resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003

    La Corte esclude che, nel caso concreto, la controversia rientri nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa/proprietà industriale e intellettuale, perché il bene leso non è lo sfruttamento economico dell'immagine ma la riservatezza della persona ritratta.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può essere dedotta lamentando semplicemente una errata valutazione delle prove o un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione come violazione di legge, salvo i limitati casi di errore di percezione o utilizzo di prove non introdotte.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, rilevando che il giudice di merito si è mosso entro il perimetro della domanda risarcitoria proposta.

  • art. 10 c.c.

    Richiamato in relazione alla tutela dell'immagine della persona e alla sua illecita divulgazione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale della responsabilità aquiliana per il danno derivante dalla diffusione non autorizzata dell'immagine.

  • art. 2059 c.c.

    La lesione dei diritti inviolabili della persona può integrare un danno non patrimoniale risarcibile, che nel caso concreto è stato ritenuto provabile per presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il tema dell'onere della prova, ma ribadisce che il giudice di merito può fondare l'accertamento del danno e del consenso su presunzioni e indizi.

  • art. 96 l.d.a.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al consenso alla ripresa e alla divulgazione dell'immagine; la Corte osserva che il consenso non richiede forme particolari ma deve risultare da una piena consapevolezza.

  • art. 158 l.d.a.

    Richiamato in relazione alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale collegato all'utilizzazione non autorizzata dell'immagine.

  • art. 2 Cost.

    La Corte d'appello aveva valorizzato i diritti inviolabili della persona, lesi dalla pubblicazione dell'immagine, come base del danno non patrimoniale.

Massime di principio

  • La controversia va ricondotta alla competenza della sezione specializzata solo quando il petitum sostanziale investa direttamente un diritto di proprietà intellettuale o il suo sfruttamento economico; se invece il nucleo della domanda è il risarcimento del danno da diffusione non autorizzata dell'immagine, la lite resta nell'alveo della tutela della persona e della riservatezza.
  • Il consenso alla ripresa e alla divulgazione dell'immagine può anche essere tacito e non richiede formule sacramentali, ma deve risultare da fatti univoci che esprimano una piena consapevolezza dell'interessato; il mero comportamento ambiguo o la semplice percezione della telecamera non bastano, se il giudice di merito li reputa insufficienti.
  • In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo che si denunci un vero errore di percezione, l'utilizzo di prove non introdotte o la violazione dei limiti legali del potere valutativo.
  • Il danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili non deve essere affermato in modo automatico o in re ipsa, ma può essere provato anche in via presuntiva, valorizzando la natura dell'illecito, la diffusione della pubblicazione e il contesto concreto in cui la persona offesa vive.
  • Il danno patrimoniale da utilizzazione non autorizzata dell'immagine può essere liquidato equitativamente anche mediante il criterio del prezzo del consenso, quando non sia agevole dimostrare specifiche voci di lucro cessante o di perdita economica, purché il giudice chiarisca che si tratta di una ricostruzione equitativa del compenso presumibilmente esigibile per l'autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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