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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto a correggere un presunto errore di fatto nella sentenza n. 25241/2021 del 4/06/2021, con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso ex art. 625-bis avverso l'ordinanza del 23/09/2020 della Sezione Settima che aveva ritenuto generica la richiesta, formulata in sede di merito, di riconoscimento del "vincolo della continuazione" tra reati. Il ricorrente sosteneva che la genericità fosse stata ritenuta in base all'omesso deposito di sentenze rilevanti quando, invece, tali atti erano stati prodotti o risultavano dal verbale (richiesta formulata oralmente e trasfusa nel verbale), per cui si sarebbe trattato di un errore percettivo della Corte di cassazione. Si chiedeva quindi la correzione dell'errore, l'annullamento dell'ordinanza della Sezione Settima e, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il nuovo ricorso non deducesse un errore di fatto nuovo e diverso da quello già proposto nel precedente ricorso straordinario, ma reiterasse la stessa censura di carattere valutativo: l'asserita errata valutazione circa la produzione o meno della sentenza passata in giudicato. È stato richiamato il principio per cui il rimedio straordinario è consentito solo per errori materiali o di fatto non già dedotti e non per critiche di valutazione giurisdizionale. È inoltre specificato che l'"errore di fatto" ai sensi dell'art. 625-bis è limitato a mere svista o equivoci percettivi degli atti interni, mentre sono inammissibili le censure consistenti in valutazioni o interpretazioni errate degli atti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per la correzione di errori di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione; interpretato dalla Corte come rimedio ammissibile solo per errori materiali o di percezione (svista, equivoco) e non per errori di valutazione o di diritto.

  • art. 641 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al principio che, in caso di reiterazione di una domanda già decisa irrevocabilmente, è necessario allegare elementi diversi (nuovi), analogia che impone di dedurre un nuovo errore materiale o di fatto per proporre un nuovo ricorso.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sostanziale sul vincolo della continuazione tra reati; utilizzata quale criterio sostanziale rispetto al quale andava valutata la richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione.

  • art. 484 cod. pen.; artt. 477 e 482 cod. pen.

    Norme penali indicate per ricostruire il quadro fattuale: il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 484 (falsa attribuzione di qualifica) e risultavano sentenze per i reati di cui agli artt. 477 e 482 (false attestazioni/produzione di documenti) in un distinto procedimento, elementi posti a fondamento della richiesta di continuazione.

  • sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione alle condizioni per non gravare sulle spese processuali: la Corte ha ritenuto che le condizioni previste da quella pronuncia non ricorressero, dunque nulla ha disposto in ordine a esoneri dalle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto per errori materiali o di fatto nuovi e non già dedotti nel precedente ricorso; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni giurisdizionali o errori di interpretazione.
  • Per poter proporre un nuovo ricorso straordinario dopo una pronuncia di inammissibilità occorre allegare elementi diversi e specifici (nuovo errore percettivo o materiale), non la mera riproposizione della stessa censura di merito.
  • L'"errore di fatto" rilevante ai fini dell'art. 625-bis consiste in una svista o equivoco nella percezione del contenuto degli atti interni; le censure che riguardano la valutazione della genericità di una deduzione difensiva sono insuscettibili di correzione con questo rimedio.
  • Nelle domande di riconoscimento del vincolo della continuazione è determinante la specificità delle allegazioni e, se richiesto, l'attestazione/produzione delle sentenze pertinenti: la mera indicazione generica (es. richiamo ai "fatti di Milano") può essere ritenuta insufficiente.
  • Se la richiesta di riconoscimento della continuazione è stata formulata oralmente e trasfusa nel verbale, resta necessario che la ricostruzione in appello sia sufficientemente dettagliata; l'esistenza di atti prodotti non elimina l'onere di mettere in rilievo elementi specifici utili alla valutazione giurisdizionale.
  • In caso di reiterazione infondata del rimedio straordinario il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme equitative.

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