Cassazione Penale, Sentenza n. 17016/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bonato impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che, riformando il Tribunale di Monza, aveva dichiarato non doversi procedere per l'anno 2011 e rideterminato la pena per gli anni 2012-2013 in relazione al reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000. I motivi dedotti: (i) errata applicazione dell'art. 3 d.lgs. 74/2000 perché l'omessa annotazione in contabilità di giustificativi di elementi passivi integra al più l'art. 4 e non il delitto di dichiarazione fraudolenta; critica alla qualificazione dei modelli F24 come mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento; (ii) travisamento delle prove e contestazione della ricostruzione che lo ritiene concorrente con il professionista Sessa per mancato controllo, salvo che non risultino elementi per ritenere che egli potesse prevedere il comportamento doloso del professionista; (iii) vizio di motivazione e erronea applicazione di norme penali e pene sopravvenute, con doglianza sulla individuazione della data di consumazione del reato (la Corte avrebbe indicato il 10/09/2011 mentre il ricorrente sostiene sia il 25/11/2011, data di presentazione della dichiarazione integrativa) e sulla estensione temporale della condotta a periodi non contestati.
La decisione
La Corte di legittimità accoglie l'ultimo motivo come assorbente e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Motivazioni principali: il reato dichiarativo si consuma al momento di presentazione della dichiarazione (qui la dichiarazione integrativa del 25/11/2011 relativa all'anno d'imposta 2010), e non si estende fino alle date delle compensazioni con modelli F24; l'utilizzazione in compensazione di crediti inesistenti costituisce reato autonomo (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) e non prolunga la data di consumazione del reato dichiarativo; anche qualora si ritenesse la compensazione consumata il 26/06/2012, tale fatto sarebbe prescritto; la confisca in forma equivalente viene revocata perché l'art. 578-bis c.p.p. non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che lo ha introdotto.
Norme richiamate
Reato di dichiarazione fraudolenta. La Corte ribadisce che si consuma alla data di presentazione della dichiarazione e che non può essere prorogato dalla successiva utilizzazione del credito in compensazione
Riguarda le dichiarazioni infedeli e omissioni contabili; secondo il ricorrente alcuni fatti sarebbero più correttamente ricondotti a questa fattispecie piuttosto che all'art. 3
d.lgs. 74/2000, art. 10-quater
L'utilizzazione in compensazione di crediti inesistenti è reato autonomo; può concorrere con i reati dichiarativi ma non ne estende la data di consumazione
Disciplina la confisca in forma equivalente; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia applicabile retroattivamente ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che l'ha introdotta
d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6 comma 4
Norma che ha introdotto (o inciso su) la disciplina applicabile in tema di confisca in forma equivalente; la sua entrata in vigore impedisce l'applicazione retroattiva per i fatti anteriori
d.lgs. n. 124/2019, art. 39 comma 1 lett. c)
Rilevata dal ricorrente come norma che ha inasprito il massimo edittale per il reato articolato nell'art. 3; la questione di retroattività delle maggiorazioni penali è stata dedotta ma il Collegio ha risolto il processo per prescrizione
legge n. 103/2017, art. 1; cod. pen., art. 159 e art. 2 comma quarto
Norme richiamate dal ricorrente con riferimento a presunte cause di sospensione del processo e ad altri profili processuali; il Collegio ha ritenuto assorbente la questione prescrizionale
cod. pen., artt. 40 comma 2 e 110
Rilevate nella doglianza relativa al concorso nel reato per mancato controllo sul professionista; il ricorrente contesta la sussistenza degli elementi soggettivi e dell'obbligo di vigilanza
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso nel corso dell'udienza in Cassazione
Massime di principio
- Il reato dichiarativo (art. 3 d.lgs. 74/2000) si consuma alla data di presentazione della dichiarazione fiscale: per accertare termini di prescrizione e consumazione occorre fare riferimento a quella data
- La mancata annotazione in contabilità di elementi passivi non giustifica automaticamente la qualificazione come dichiarazione fraudolenta; bisogna valutare se vi sia stata alterazione della rappresentazione societaria e condotta fraudolenta idonea a ostacolare l'accertamento
- L'utilizzo di modelli F24 per compensazioni di crediti inesistenti integra un reato autonomo (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) e non prolunga la consumazione del reato dichiarativo; pertanto atti successivi vanno valutati separatamente rispetto alla dichiarazione
- Per ritenere la responsabilità per mancato controllo su un professionista occorrono elementi che dimostrino un obbligo giuridico di vigilanza e la prevedibilità del comportamento doloso del professionista; la semplice conoscenza successiva o il vantaggio derivato non sono di per sé sufficienti
- Le nuove disposizioni penali o processuali che aggravano pene o introducono nuove misure (es. confisca in forma equivalente) non possono essere applicate retroattivamente ai fatti antecedenti alla loro entrata in vigore
- In sede di impugnazione la Corte deve motivare chiaramente l'estensione temporale della condotta contestata; non è ammissibile estendere la fattispecie a periodi non espressamente contestati senza adeguata motivazione
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