Cassazione Civile, Ordinanza n. 32009/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva proposto domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 2005 e definita con decreto di chiusura del 23 maggio 2018, non notificato né comunicato. La domanda era stata dichiarata inammissibile in sede di opposizione perché ritenuta tardiva: la Corte d'appello aveva infatti ritenuto che il termine semestrale per proporre la domanda ex L. n. 89/2001 dovesse decorrere dal momento in cui il decreto di chiusura del fallimento non era più reclamabile, applicando alla impugnazione del decreto un termine semestrale e ritenendo non applicabile la sospensione feriale. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 119 l. fall., dell'art. 58 L. n. 69/2009 e dell'art. 150, comma 1, D.Lgs. n. 5/2006, sostenendo che, trattandosi di fallimento dichiarato prima della riforma, trovasse applicazione la disciplina previgente; in particolare, in difetto di comunicazione del decreto di chiusura, il termine per impugnarlo era quello lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c. con sospensione feriale, e non il termine semestrale valorizzato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che, per una procedura fallimentare soggetta alla disciplina previgente e in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura, l'impugnazione del decreto è soggetta al termine lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente definitività del decreto solo allo spirare di tale termine, oltre alla sospensione feriale. Poiché il decreto di chiusura era del 23 maggio 2018 e la domanda di equo indennizzo era stata proposta il 30 maggio 2019, la domanda doveva considerarsi tempestiva anche prescindendo dalla questione della sospensione feriale. Il decreto della Corte d'appello è stato quindi cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, anche per le spese.
Norme richiamate
il termine di decadenza per la domanda di equa riparazione va verificato rispetto al momento in cui il provvedimento presupposto diviene definitivo; nel caso concreto la domanda era tempestiva perché il decreto di chiusura del fallimento non era ancora definitivo al momento della proposizione
art. 6 § 1 CEDU
richiamato a sostegno della tutela per la durata ragionevole del processo
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
richiamato a sostegno della domanda di equa riparazione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla ragionevole durata del processo
art. 117 Cost.
richiamato in relazione agli obblighi convenzionali
in difetto di comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, per l'impugnazione opera il termine lungo annuale
per le procedure soggette alla disciplina previgente, il decreto di chiusura non comunicato è impugnabile entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
richiamato nel ricorso come norma sul regime dei termini di impugnazione
art. 150, comma 1, D.Lgs. n. 5/2006
richiamato nel ricorso come disposizione transitoria della riforma fallimentare
la Corte d'appello lo aveva ritenuto applicabile per escludere la sospensione feriale; la Cassazione, nel caso concreto, ha comunque ritenuto tempestiva la domanda anche senza decidere in modo decisivo su tale profilo
richiamato come disposizione cui la riforma collega il termine di reclamo del decreto di chiusura
richiamato in relazione alle forme di pubblicazione del decreto
art. 119 l. fall. (testo previgente)
per la disciplina previgente il termine per il reclamo decorreva dalla comunicazione del decreto; in mancanza, vale il termine lungo
art. 327 c.p.c. (termine lungo annuale)
la Corte ribadisce che, per i procedimenti non soggetti alla novella, il decreto diviene definitivo solo dopo un anno dalla pubblicazione, oltre la sospensione feriale
Massime di principio
- Quando il decreto di chiusura del fallimento non sia stato comunicato ai soggetti interessati, l'impugnazione non è soggetta al termine breve, ma al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento.
- Per le procedure concorsuali assoggettate alla disciplina previgente, non è consentito estendere retroattivamente il termine semestrale introdotto dalla riforma fallimentare ai fini dell'impugnazione del decreto di chiusura.
- Ai fini della domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la tempestività va misurata rispetto alla definitività del provvedimento che conclude il procedimento presupposto; se il decreto di chiusura non è ancora definitivo, la domanda non è tardiva.
- In assenza di comunicazione del decreto di chiusura, la definitività matura solo allo scadere del termine lungo di impugnazione, da computarsi secondo la disciplina applicabile ratione temporis e, se prevista, tenendo conto della sospensione feriale.
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