Cassazione Penale, Sentenza n. 17786/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della Gel.co (13/11/2015). I motivi principali: 1) violazione delle norme processuali (artt. 64, 191, 197, 197-bis, 210 c.p.p.) per aver escusso il curatore fallimentare (Dott.ssa Neri) e il liquidatore (Dott. Macrì) come semplici testimoni senza le garanzie previste per indagati/imputati in procedimenti connessi; tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili perché, secondo il ricorrente, a carico di entrambi esisterebbero responsabilita' penali (omessa denuncia per il curatore; responsabilita' contabile per il liquidatore). 2) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge fallimentare (artt. 216, 217, 223 legge fall.) in relazione alla prova della distrazione dei beni: si contesta che la Corte abbia fondato la condanna su documentazione unilaterale o fotocopie non idonee (estratti contabili dei debitori, copie di assegni, mancata acquisizione degli originali delle cambiali) e su una valutazione non verificata della tenuta della contabilita'; si censura anche il rifiuto della perizia contabile chiesta dalla difesa. 3) errata qualificazione giuridica: si contesta che il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale sia stato dedotto dalla sola omissione/occultamento delle scritture e si chiede la riqualificazione in bancarotta semplice perche' parte della documentazione sarebbe custodita da un terzo (commercialista) o per mancanza di dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione: sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato, con indizi non equivoci di reita', che il curatore e il liquidatore fossero nella posizione sostanziale di indagati al momento della loro escussione; inoltre la questione di inutilizzabilita' sollevata per la prima volta in cassazione richiederebbe accertamenti di merito non ammissibili in sede di legittimita'. Anche l'eventuale espunzione delle loro dichiarazioni non sarebbe decisiva, posto che il giudizio di merito si fonda su altre prove (dichiarazioni del luogotenente Magnone, dipendenti, documentazione). Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato le censure inammissibili ove consistenti in una rivalutazione di fatto delle prove: la Corte d'appello ha svolto una motivazione adeguata e non viziata, e la richiesta di acquisire in Cassazione nuova consulenza o di rinnovare la valutazione probatoria e' preclusa. Sul terzo motivo la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione che il dolo della bancarotta documentale possa emergere dall'accertamento della distrazione patrimoniale; la riqualificazione in bancarotta semplice e' incompatibile con la ricostruzione di merito. Conseguentemente il ricorso e' respinto e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione depositata il 13/02/2026; estensore Cons. Pierangelo Cirillo).
Norme richiamate
l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c) comporta l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni qualora il dichiarante rivesta la qualita' di indagato in procedimento connesso, ma solo se prima dell'escussione esistevano indizi non equivoci di reita'.
artt. 191, 197, 197-bis, 210 cod. proc. pen.
richiamati in relazione alle garanzie processuali e alla necessita' di valutare la veste processuale del dichiarante: spetta al giudice verificare in termini sostanziali la qualita' rivestita dal dichiarante, ma la trasformazione della veste testimoniale in qualita' di indagato richiede indizi non equivoci gia' acquisiti prima dell'escussione.
norma richiamata nella ricostruzione difensiva circa l'omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale; la Corte osserva che la mera allegazione di omissione non dimostra il dolo necessario e gli indizi non equivoci richiesti per rendere inutilizzabili le dichiarazioni del curatore.
artt. 216, 217, 223 legge fallimentare
norme relative alle diverse fattispecie di bancarotta (patrimoniale e documentale); la Corte ha ritenuto che la distrazione patrimoniale puo' costituire elemento sintomatico del dolo specifico necessario per la bancarotta documentale quando emerga che l'occultamento o la manomissione delle scritture era funzionale a nascondere la distrazione.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualita' processuale effettiva di un dichiarante (testimone vs indagato) va valutata dal giudice in termini sostanziali e non esclusivamente formali; tuttavia, per trasformare l'escussione in molestia probatoria e rendere inutilizzabili le dichiarazioni, devono esistere indizi non equivoci di reita' gia' acquisiti prima dell'escussione.
- Le eccezioni di inutilizzabilita' fondate su valutazioni di fatto o sull'esistenza di responsabilita' penali di terzi che richiedono accertamenti probatori non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione quando implichino un esame di merito.
- L'eliminazione di elementi probatori per presunte violazioni formali e' rilevante solo se l'inutile espunzione incide sulla "prova di resistenza": il ricorrente deve mostrare che, senza quelle prove, non rimaneva una base sufficiente per il convincimento del giudice.
- La valutazione della prova documentale (estratti contabili unilateralmente prodotti, copie di assegni, mancata acquisizione di originali) e la richiesta o meno di una perizia contabile sono decisioni rimesse alla discrezionalita' del giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicita'.
- Il dolo specifico della bancarotta documentale puo' essere desunto anche da altri elementi, come la distrazione dolosa di beni e il comportamento volto a rendere incompleta o inservibile la documentazione contabile; la mera presenza di documentazione mancante non esclude automaticamente il dolo ma richiede una valutazione complessiva delle circostanze.
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