Cassazione Penale, Ordinanza n. 10656/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la preclusione processuale della censura relativa all'attenuante non dedotta in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo un unico motivo con cui lamentava violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a due attenuanti comuni: quella per il danno di speciale tenuità e quella del risarcimento del danno o della riparazione del danno di cui all'art. 62, primo comma, nn. 4 e 6, c.p. La Corte rileva tuttavia che il motivo era privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., poiché formulato in modo generico e sostanzialmente sovrapponibile alle censure già svolte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la doglianza relativa all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. non risultava essere stata ritualmente dedotta in appello, con conseguente preclusione della sua proposizione in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Per l'altra attenuante, la Corte osserva che i giudici di merito l'avevano già esaminata e disattesa con motivazione logica e giuridicamente corretta, in particolare valorizzando la non speciale tenuità del danno tenendo conto non solo dell'importo sottratto ma anche del valore del portafogli, dei costi di duplicazione dei documenti e della carta di credito, nonché del valore del telefono e del denaro negli altri episodi.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
richiamato come attenuante oggetto di censura difensiva; la Corte osserva che i giudici di merito l'avevano esaminata e disattesa con motivazione congrua, valorizzando la non speciale tenuità del danno.
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
attenuante invocata in ricorso, ma ritenuta inammissibile perché non dedotta previamente come motivo di appello.
il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, anche per genericità e apparenza della critica, comporta inammissibilità.
preclude in cassazione la proposizione di questioni non dedotte in appello, salvo specifica contestazione dell'esatto contenuto della sentenza impugnata.
a seguito della declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non siano specifici, ossia quando si limitino a riprodurre doglianze già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo va valutata sia sul piano intrinseco, rispetto alla chiarezza e determinatezza delle ragioni dedotte, sia sul piano estrinseco, verificando che la censura sia effettivamente correlata alla motivazione della decisione impugnata.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte censure relative a questioni non previamente dedotte in appello, salvo che il ricorso contesti specificamente l'erroneità del riepilogo dei motivi riportato nella sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito ha già esaminato un'attenuante e ne ha motivatamente escluso la ricorrenza, la riproposizione in cassazione di censure meramente assertive o reiterative non supera il vaglio di ammissibilità.
- Ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno non rileva solo l'entità della somma sottratta, ma anche le ulteriori conseguenze economiche e materiali derivate dal fatto, se apprezzate nella motivazione di merito.
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