Cassazione Penale, Sentenza n. 22302/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/06/2022 del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento del 22/03/2022 (sostanzialmente conferma della custodia in carcere disposta dal G.I.P. del 22/12/2017). La ricorrente contestava inosservanza ed errata applicazione della legge penale (riferendosi agli artt. 125, comma 3; 299, comma 2; 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe ritenuto apoditticamente sussistente il pericolo di reiterazione dei reati senza verificarne l'attualità e la concretezza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa il pericolo di reiterazione dei reati nella sua concretezza e attualità, basata sulle modalità dei fatti (organizzazione di una "spedizione punitiva"), sulla personalità pericolosa dell'imputata e sui precedenti penali (truffa, reati in materia di stupefacenti). Il Tribunale ha motivato che la gravità del fatto, le modalità concrete e la personalità dell'indagata giustificano la permanenza della custodia in carcere e che non risultavano "fatti nuovi" idonei a modificare le esigenze cautelari. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; inoltre sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. in ragione dello stato di detenzione.
Norme richiamate
Norma processuale che disciplina l'appello contro le ordinanze del tribunale; qui è il titolo dell'impugnazione che è stata dichiarata inammissibile per carenza di "fatti nuovi" idonei a modificare le esigenze cautelari.
Il requisito del pericolo di reiterazione richiede concretezza e attualità; tali requisiti si desumono dalle modalità del fatto, dalla personalità dell'indagato e dai precedenti. L'attualità non significa imminenza ma continuità ed effettività del pericolo al momento dell'adozione della misura.
Disciplina le misure cautelari personali; la sua applicazione richiede valutazione comparata delle esigenze cautelari e delle misure meno afflittive, che però possono essere escluse se persiste concreto e attuale pericolo di reiterazione.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina dei termini o altri profili processuali denunciati, ritenendo comunque insussistenti gli argomenti proposti a sostegno del mutamento delle esigenze cautelari.
art. 299, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nella censura, ma la Corte non ha ravvisato errore nella valutazione del Tribunale rispetto agli elementi probatori e cautelari richiamati.
artt. 56, 61, primo comma, n.1, 575 e 577, primo comma, nn.3 e 4 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie penali contestate (tentato omicidio aggravato e circostanze aggravanti): indicano la gravità del titolo di reato che è stato però considerato dalla Corte elemento rilevante ma non unico per la prognosi della reiterazione.
Modifica legislativa che ha esplicitato il requisito dell'attualità nel testo dell'art. 274 c.p.p.; la Corte chiarisce che tale requisito era comunque implicitamente richiesto già prima e va interpretato come continuità ed effettività del pericolo.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende: applicata dalla Corte per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione di carattere amministrativo-procedurale: la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti, tenuto conto dello stato di detenzione della ricorrente.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica basata su elementi concreti e attuali: modalità del fatto, personalità dell'indagato e precedenti; non può basarsi soltanto sulla gravità astratta del reato.
- Il tempo trascorso dal fatto non esclude automaticamente la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione; conta la continuità ed effettività del rischio al momento della decisione.
- Ritenuzioni di pericolosità fondate su comportamenti violenti e precedenti penali possono giustificare il mantenimento di misure cautelari afflittive quando non emergono "fatti nuovi" di sicura valenza sintomatica in senso contrario.
- Il "fatto nuovo" rilevante per la revoca o sostituzione della misura deve dimostrare in modo credibile il mutamento delle esigenze cautelari rispetto al momento dell'adozione originaria; mere argomentazioni ripetute o il mero decorso del tempo sono insufficienti.
- La distanza del domicilio indicato per gli arresti domiciliari non è di per sé determinante se quel domicilio era già riconducibile all'indagato al momento dei fatti o se non riduce il rischio cautelare ponderato dal giudice.
- La valutazione del giudice di merito su esigenze cautelari è complessa e riceve margini di apprezzamento; l'impugnazione deve documentare efficacemente errori di diritto o mancanza di motivazione per essere accolta.
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