Cassazione Penale, Sentenza n. 34524/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che aveva inflitto a Danilo Riccelli la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta aggravata, il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. e il delitto di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (tutti con continuazione) e aveva applicato le pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, per la durata massima di 10 anni. Il ricorrente contestava in particolare l'omessa o generica motivazione sulla durata delle pene accessorie (non concordate con l'accordo) fissata al massimo edittale, denunciando la mancata indicazione degli elementi dai quali sarebbe derivata la gravità delle condotte e del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie. Ha affermato che, quando la durata delle pene accessorie è fissata in misura superiore alla media edittale (o al massimo) e non è concordata tra le parti, il giudice deve fornire una motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 c.p., valutandoli alla luce delle funzioni della pena. Inoltre ha richiamato il principio secondo cui, nei reati fallimentari, la valutazione del danno deve essere riferita alla diminuzione patrimoniale globale della massa attiva disponibile per i creditori. Dato il contrasto tra una pena principale determinata al minimo e pene accessorie fissate al massimo, la motivazione del giudice è risultata carente. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e la causa è stata rimessa al Tribunale di Genova per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
Norma che disciplina il giudizio abbreviato e il patteggiamento; qui è stata la base dell'accordo per l'applicazione della pena principale a favore dell'imputato.
Norma penale che tutela contro la bancarotta fraudolenta; uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Riferimento a reati tributari collegati alla vicenda; indicato tra i capi di imputazione unificati dalla continuazione.
art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
Prevede le pene accessorie speciali in materia fallimentare; nel caso concreto il giudice le ha applicate per la durata massima (10 anni), sebbene tale durata non fosse stata concordata.
Fissa i criteri di misura della pena (criteri soggettivi e oggettivi) che devono essere motivati soprattutto quando la pena (o le pene accessorie) è determinata in misura superiore alla media edittale; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione specifica richiamando questa norma.
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della valutazione del danno nei reati fallimentari, occorre considerare la diminuzione patrimoniale globale della massa attiva disponibile per i creditori, non semplicemente l'entità del passivo o singoli rapporti.
Massime di principio
- Se la durata delle pene accessorie non è oggetto dell'accordo di patteggiamento e il giudice la fissa oltre la media edittale o al massimo, è obbligatoria una motivazione specifica e dettagliata, che richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Nei reati fallimentari la valutazione del danno va riferita alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per i creditori, non al solo ammontare del passivo o a singole operazioni; la motivazione deve esplicitare come il comportamento del fallito abbia inciso su tale massa.
- Se c'è una evidente divaricazione tra pena principale (es. al minimo) e pene accessorie fissate al massimo, il giudice deve fornire una motivazione ancor più pregnante per giustificare la disparità del trattamento sanzionatorio complessivo.
- La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla parte motivazionalmente carente (es. durata delle pene accessorie) e disporre il rinvio per nuovo esame sul punto senza rimettere in discussione l'intera sentenza di patteggiamento.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe chiedere espressamente nel ricorso che il giudice indichi i criteri specifici (elementi fattuali e valutazioni) che giustificano l'entità delle pene accessorie quando queste non risultano concordate.
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