Cassazione Penale, Sentenza n. 36133/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fraboni era alla guida di una Citroen C4 e ha urtato con lo specchietto destro la pedone Pettinari Silvana, che è deceduta. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello censurandone la motivazione e denunciando violazione degli artt. 589‑bis c.p. e 141 cod. strada. Ha sostenuto che non aveva superato i limiti di velocità, che si è trovato improvvisamente di fronte a due eventi imprevedibili (un'auto in arrivo che lo ha costretto a sterzare a destra e un momentaneo abbagliamento solare che gli ha impedito di vedere la pedone), e che la donna era parzialmente nascosta dall'ombra e vestita di nero, con possibile concorso di colpa della vittima. Ha prodotto anche riprese video come prova che l'investimento sarebbe dovuto al caso fortuito o a circostanze imprevedibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione dell'abbagliamento era già stata affrontata nel giudizio di primo grado e che il motivo riproposto in cassazione non era stato devoluto correttamente alla Corte d'appello, determinando l'inammissibilità. Sostanzialmente le decisioni di merito (GUP e Corte d'appello) hanno ricostruito i fatti e hanno confermato la dichiarazione di colpevolezza ai sensi dell'art. 589‑bis c.p., nonché la circostanza di colpa specifica consistente nella violazione dell'art. 141 cod. strada (dovere di adeguare la velocità). La Corte ha affermato che l'abbagliamento solare non integra caso fortuito escludente la responsabilità penale: il conducente deve ridurre la velocità o interrompere la marcia e adottare cautele quando la visibilità è compromessa. Le decisioni di merito hanno escluso il concorso di colpa della vittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589‑bis cod. pen. (omicidio stradale)
Applicata per affermare la responsabilità penale del conducente per la morte del pedone; la Corte ha confermato che la condotta del conducente rientra nella fattispecie di omicidio colposo connesso alla circolazione stradale.
art. 141 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), commi 1 e 3
La violazione è stata contestata come colpa specifica: anche se il conducente non aveva superato il limite di 50 km/h, la norma impone di adeguare la velocità alle condizioni di visibilita e di sicurezza; pertanto non aver ulteriormente rallentato di fronte all'abbagliamento costituisce inosservanza dell'obbligo di diligenza.
principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione
Ribadito il principio secondo cui l'abbagliamento solare non costituisce di per sé caso fortuito escludente la responsabilità; per esonerare il conducente occorre che la condotta della vittima sia causa esclusiva, eccezionale, atipica, imprevedibile e sufficiente da sola a produrre l'evento. Inoltre, in condizioni di visibilità compromessa il conducente deve adottare cautele (ridurre velocita o fermarsi).
Massime di principio
- L'abbagliamento solare improvviso non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: è richiesto che il conducente abbia adottato tutte le cautele ragionevoli (ridurre la velocità o fermarsi) per superare l'effetto dell'abbagliamento.
- Non basta rispettare il limite legale di velocità: il conducente deve adattare la velocità alle condizioni ambientali e di visibilità; il mancato adattamento può integrare colpa anche se il limite non è stato superato.
- Per escludere la responsabilità per investimento di pedone è necessario dimostrare che la condotta della vittima sia stata l'unica e imprevedibile causa dell'evento; mera difficoltà di visibilità o abbigliamento scuro della vittima, senza prova che ciò fosse imprevedibile e assolutamente inevitabile, non basta.
- In sede di Cassazione non sono ammissibili motivi che non siano stati devoluti alla Corte d'appello: questioni nuove o non sollevate nel grado precedente possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Le riprese video non sono decisivi di per sé se la valutazione dei fatti e delle circostanze è stata compiuta in modo congruo e motivato dai giudici di merito.
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