Cassazione Civile, Ordinanza n. 31754/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da due operazioni di aumento di capitale deliberate nel 2006 da due società collegate al complesso alberghiero "Hotel Sakura", con conferimento in natura di un'azienda e di una porzione dell'immobile alberghiero. Dopo successive vicende societarie e l'apertura della procedura fallimentare della società finale titolare del compendio, la curatela deduceva che i beni conferiti presentassero gravi difformità urbanistiche e l'assenza del certificato di agibilità, con conseguente necessità di costosi interventi di regolarizzazione e deprezzamento del bene. In primo grado era stata rigettata la domanda di nullità delle delibere per illiceità dell'oggetto, ma accolta la domanda subordinata di risarcimento per aliud pro alio. In appello la decisione era stata confermata sul merito, con sola modifica sulle spese del terzo chiamato. In cassazione il soccombente deduceva: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e omessa considerazione di documentazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse valorizzato un procedimento amministrativo di annullamento della sanatoria non noto alla difesa; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei principi in tema di aliud pro alio, anche invocando la compensatio lucri cum damno per l'asserito reddito del bene locato dal fallimento; (3) erronea affermazione dell'aliud pro alio, poiché l'immobile sarebbe stato utilizzato come hotel, con sanatoria e osservazioni del consulente di parte; (4) illegittima disapplicazione della concessione in sanatoria senza domanda di parte; (5) violazione delle norme sulla risoluzione, sostenendo che non potesse essere riconosciuto solo il danno senza prima dichiarare la risoluzione degli atti di conferimento. Il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle spese del terzo chiamato, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto tali spese a suo carico anziché a carico dei conferenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i motivi non colpivano la ratio decidendi o introducevano questioni di fatto nuove e comunque precluse in sede di legittimità. In particolare, la decisione impugnata si fondava non sul solo profilo della sanatoria urbanistica, ma sul dato decisivo che, nonostante eventuali regolarizzazioni, restava precluso il rilascio del certificato di agibilità e persistevano costi per la regolarizzazione edilizia, con conseguente inadempimento dell'obbligo di conferire un bene conforme. La Corte ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del fallimento, ritenendo corretta l'applicazione del principio secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale, le spese del terzo chiamato per garanzia impropria gravano sull'attore soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata, salvo che l'iniziativa del convenuto sia manifestamente infondata o arbitraria. Le spese di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale, mentre il ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese al controricorrente terzo chiamato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di nullità delle delibere per illiceità dell'oggetto, ma la censura non ha inciso sulla ratio della decisione di merito
richiamato unitamente all'art. 2379 c.c. nella domanda di nullità delle delibere
richiamato dalla Corte d'appello per affermare l'applicabilità, agli atti di conferimento di azienda e immobile, della disciplina della compravendita
richiamato dalla Corte d'appello per la disciplina del conferimento in natura e il rinvio alla compravendita
invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a un profilo non decisivo
richiamato sia per dedotte violazioni valutative sia per i limiti del sindacato di legittimità sul fatto e sulla prova
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ribadito che la censura ex n. 3 richiede specifico confronto con la ratio e che l'omesso esame ex n. 5 è precluso nei casi in cui operi l'art. 348-ter c.p.c.
richiamato per ribadire l'onere di autosufficienza e di specifica indicazione degli atti e delle deduzioni già svolte nei gradi di merito
richiamato per rilevare l'inammissibilità di produzioni documentali nuove in cassazione
richiamato quale preclusione al motivo di omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado
art. 4 l. 2248/1865 All. E
richiamato nel motivo sul potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario
art. 5 l. 2248/1865 All. E
richiamato nel motivo sul potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite e sulla soccombenza
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite
richiamato nel ricorso incidentale in tema di chiamata in garanzia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nei conferimenti in natura di azienda o immobile, la disciplina applicabile può essere quella della compravendita per effetto del rinvio codicistico; il conferente risponde dell'inadempimento se il bene trasferito è urbanisticamente irregolare in misura tale da impedire il conseguimento dell'agibilità o da imporre costi rilevanti di regolarizzazione.
- L'aliud pro alio ricorre quando la cosa conferita, pur esistente e in qualche misura utilizzabile, risulti strutturalmente o giuridicamente inidonea a realizzare la funzione economico-sociale perseguita dal negozio; il parametro decisivo non è la mera commerciabilità astratta del bene, ma la sua conformità al risultato contrattualmente pattuito.
- La mera esistenza di una sanatoria urbanistica non esclude di per sé l'inadempimento se permangono ostacoli al rilascio dell'agibilità o altri profili che impediscono la piena utilizzabilità giuridica del bene secondo la destinazione concordata.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che non si confrontino con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, né questioni nuove o fatti non dedotti e specificamente localizzati nei precedenti gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere un confronto puntuale tra la norma invocata e le affermazioni in diritto della sentenza; doglianze apodittiche o meramente assertive sono inammissibili.
- L'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando operi la preclusione derivante dal precedente doppio conforme; inoltre, la cassazione non può essere trasformata in un terzo giudizio di merito sulla valutazione delle prove.
- In tema di spese del terzo chiamato in garanzia impropria, se la domanda principale è rigettata, le spese del terzo gravano sull'attore che ha provocato e giustificato la chiamata, salvo che l'iniziativa del convenuto chiamante sia manifestamente infondata o arbitraria.
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