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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18884/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un lavoratore, assunto da una società appaltatrice addetta a servizi postali, sosteneva di avere in concreto operato come fattorino/autista alle dipendenze dirette della società committente, eseguendo consegne secondo orari e percorsi impartiti da quest'ultima, utilizzando modulistica, divisa e tesserino forniti dalla committente e subendo controlli da parte di ispettori e altri dipendenti della stessa. Deduceva inoltre di essere stato licenziato dall'appaltatrice per la cessazione dell'appalto e chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la committente, la declaratoria di nullità o inefficacia del licenziamento e il pagamento delle differenze retributive. In primo e secondo grado le domande venivano respinte. In cassazione il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito valore di piena prova a documenti contrattuali e ai relativi allegati che, invece, avrebbero dovuto essere liberamente valutati; in sostanza chiedeva una diversa interpretazione degli elementi probatori e del contratto di appalto per dimostrare la non genuinità dell'appalto e l'esistenza di interposizione illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirasse in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sull'apprezzamento dei documenti e delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali, prove legali disattese o, al contrario, abbia considerato come prova legale elementi soggetti a prudente apprezzamento. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva invece valutato complessivamente tutti gli elementi istruttori, incluse le deposizioni testimoniali, per concludere per la genuinità dell'appalto e per escludere che la committente avesse esercitato un potere direttivo incompatibile con il contratto di appalto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso era formalmente incardinato sulla nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti, prove illegali o abbia trattato come prova legale elementi soggetti a libera valutazione; non consente di ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non sussiste violazione quando il giudice di merito valuta liberamente le prove secondo il prudente apprezzamento; la censura è ammissibile solo in presenza di attribuzione di efficacia probatoria legale a elementi non aventi tale valore.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi l'uso di prove non introdotte dalle parti, l'acquisizione di prove al di fuori dei limiti legali, la mancata considerazione di prove legali o l'attribuzione di valore di prova legale a elementi che richiedono invece valutazione critica.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una diversa lettura dei documenti e delle testimonianze al fine di ottenere un nuovo accertamento del fatto, perché la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
  • In tema di appalto, la verifica della genuinità del contratto richiede l'esame complessivo dell'esecuzione concreta del rapporto e non può fondarsi solo sulla clausola contrattuale o sul grado di specificazione delle modalità esecutive, ove il giudice abbia accertato che l'appaltatore organizzava autonomamente il servizio e assumeva il relativo rischio d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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