Cassazione Civile, Ordinanza n. 01053/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego della NASpI richiesto da un lavoratore che aveva presentato domanda amministrativa il 1.3.2019. L'INPS aveva respinto la domanda ritenendo che l'interessato fosse decaduto dal beneficio per non avere comunicato, entro trenta giorni, il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività autonoma riferita a un'impresa individuale. Il giudice di primo grado e poi la Corte d'appello di Torino avevano accolto la domanda del beneficiario, ritenendo che non vi fosse decadenza perché l'attività autonoma era già in corso prima della cessazione del rapporto di lavoro subordinato e che il termine di trenta giorni dovesse comunque farsi decorrere dall'inizio dell'attività, non dalla domanda NASpI. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22/2015, in combinato disposto con l'art. 12 disp. prel. c.c. e con l'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'obbligo di comunicazione sussiste anche se l'attività autonoma era già iniziata prima della domanda NASpI e che, in tale ipotesi, il termine decorre dalla domanda amministrativa, cioè dall'inizio della contemporanea fruizione dell'indennità e dell'attività autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha interpretato le norme sulla NASpI nel senso che, quando il lavoratore svolga già un'attività autonoma prima della cessazione del rapporto subordinato e tale attività prosegua durante il periodo di disoccupazione, il termine di trenta giorni per la comunicazione del reddito va riferito alla domanda amministrativa di NASpI, cioè al momento in cui inizia la contemporaneità tra indennità e attività autonoma. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda del lavoratore. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero processo per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
L'obbligo di comunicazione dell'attività autonoma ai fini della NASpI va riferito al momento in cui l'attività autonoma è rilevante in rapporto alla fruizione dell'indennità, e quindi, nel caso di attività già in corso prima della domanda, dalla domanda amministrativa.
art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
La disposizione è interpretata nel senso che il termine di trenta giorni per la comunicazione del reddito decorre dall'inizio della concomitanza tra attività autonoma e NASpI, non essendo prevista una distinzione tra attività iniziata prima o dopo la domanda.
È richiamato per l'interpretazione letterale e sistematica del testo normativo, conducendo a ritenere che l'espressione "entro un mese dall'inizio dell'attività" si riferisca al momento in cui l'attività autonoma incide sul godimento della NASpI.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge in relazione all'interpretazione delle norme sulla NASpI.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando l'originaria domanda introduttiva.
Massime di principio
- In materia di indennità di disoccupazione, il lavoratore che svolga o prosegua un'attività autonoma deve comunicare all'ente previdenziale il relativo reddito entro il termine previsto dalla legge, e l'omissione o tardività della comunicazione può determinare la perdita del beneficio.
- Quando l'attività autonoma era già iniziata prima della domanda di NASpI e continua nel periodo di disoccupazione, il termine per la comunicazione decorre dalla domanda amministrativa, poiché è da quel momento che si realizza la concomitanza tra indennità e attività lavorativa autonoma.
- L'interpretazione della norma va effettuata in modo coerente con la funzione sostitutiva e assistenziale dell'indennità di disoccupazione: il beneficio viene meno se il percettore dispone di una nuova fonte di reddito non correttamente comunicata nei termini.
- In presenza di una questione soltanto di diritto e di accertamenti fattuali già completi, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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