Cassazione Civile, Ordinanza n. 10289/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da due creditori per ottenere l'inefficacia, nei loro confronti, di alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore dopo il sorgere del loro credito. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda solo con riferimento alla vendita di un'autovettura alla madre del debitore, dichiarandola inefficace nei confronti degli attori. In appello il debitore aveva contestato: la nullità del ricorso introduttivo per difetto dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.; la mancata ammissione delle prove testimoniali e della C.T.U. richieste per dimostrare, tra l'altro, l'esistenza di un preliminare, il deprezzamento del bene e l'assenza di frode; l'erronea affermazione della scientia damni e del consilium fraudis; la regolazione delle spese, sostenendo che il parziale accoglimento della domanda avrebbe dovuto comportare almeno una compensazione. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: i primi tre relativi a nullità processuali, preclusioni istruttorie, valutazione dell'azione revocatoria e nesso temporale della frode; il quarto relativo alla motivazione sulla soccombenza e alle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sanato il vizio dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. perché il ricorrente non aveva dimostrato di aver chiesto la fissazione di una nuova udienza; ha rigettato il secondo motivo, affermando che le istanze istruttorie non erano state riproposte in modo specifico e che la C.T.U. non è un mezzo di prova in senso proprio; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché costruito in modo non autosufficiente e non coerente con la ratio della sentenza impugnata; ha accolto nei termini il quarto motivo, rilevando che la motivazione della corte d'appello sulla regolazione delle spese era solo apparente, poiché non spiegava adeguatamente perché il parziale accoglimento della domanda revocatoria in primo grado non integrasse soccombenza reciproca o comunque non giustificasse una diversa regolazione delle spese. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, limitatamente al profilo delle spese e con applicazione del principio indicato dalla Cassazione.
Norme richiamate
norma del rito sommario richiamata nel giudizio di merito e nelle censure di nullità
norma che disciplina la decisione nel rito sommario e la base della pronuncia di primo grado
art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.
l'avvertimento ivi previsto è rilevante ai fini della validità dell'atto introduttivo e la sua omissione può essere sanata solo in determinate condizioni
richiamato in tema di nullità della citazione e sanatoria con fissazione di nuova udienza per il convenuto che lamenti il vizio
richiamato nel quadro delle nullità processuali
richiamato nel quadro delle nullità processuali
art. 12 preleggi
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato sia per il giusto processo sia per l'obbligo di motivazione
richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale acquisito
richiamato in tema di valutazione delle prove
richiamato tra le norme processuali evocate nel secondo motivo
richiamato tra le norme processuali evocate nel secondo motivo
richiamato tra le norme processuali evocate nel secondo motivo
richiamato tra le norme processuali evocate nel secondo motivo
richiamato in tema di prova testimoniale
richiamato rispetto all'ammissibilità della prova testimoniale su rapporti contrattuali
norma sull'azione revocatoria ordinaria; può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso e richiede la prova dell'eventus damni e della consapevolezza del pregiudizio secondo il momento rilevante dell'atto dispositivo
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente
richiamato nel secondo e nel terzo motivo per il dedotto vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in tema di condanna alle spese
richiamato in tema di compensazione delle spese e soccombenza reciproca
Cass. n. 21957/2014
richiamata per il principio secondo cui la nullità per mancato avvertimento può essere sanata se il convenuto, costituendosi, chiede la fissazione di una nuova udienza nei termini
Cass. n. 19352/2017
richiamata per l'onere di riproporre specificamente le istanze istruttorie rigettate
Cass. n. 22883/2019
richiamata per la necessità di una riproposizione specifica delle richieste istruttorie e di merito
Cass. n. 3229/2019
richiamata sul principio che la controparte deve poter controdedurre solo su quanto espressamente riproposto
Cass. n. 18429/2022
richiamata sul difetto di interesse a censurare argomentazioni ad abundantiam
Cass. n. 8755/2018
richiamata sul difetto di interesse rispetto a rationes non decisive
Cass. n. 28702/2024
richiamata sul concetto di motivo di ricorso come critica specifica alla decisione impugnata
Cass., Sez. Un., n. 122/2001
richiamata per distinguere tra lesione del contraddittorio e semplice nullità dell'atto introduttivo
Cass. n. 19345/2015
richiamata sul rimedio dello spostamento d'udienza per consentire la difesa del convenuto
Cass., Sez. Un., n. 7667/2017
richiamata sulla motivazione apparente come violazione dell'obbligo costituzionale di motivazione
Cass., Sez. Un., n. 16599/2016
richiamata sulla necessità che il giudice esponga l'iter logico della decisione
Cass., Sez. Un., n. 32061/2022
richiamata sul tema delle spese processuali e dell'assenza di soccombenza reciproca quando venga accolta solo in misura ridotta una domanda unica articolata in un solo capo
Massime di principio
- La nullità dell'atto introduttivo per omesso avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. è sanabile se il convenuto si costituisce e, contestualmente, chiede la fissazione di una nuova udienza nei termini; in mancanza di tale richiesta non può pretendersi una rimessione officiosa al primo giudice per lesione del contraddittorio.
- Nel rito civile, le istanze istruttorie rigettate devono essere riproposte in appello o nella precisazione delle conclusioni in modo specifico; il mero richiamo generico agli atti difensivi precedenti equivale a rinuncia e impedisce di dolersi del rigetto in cassazione.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio alla valutazione del giudice: la sua mancata ammissione non si contesta come omissione istruttoria in senso stretto, né può essere pretesa come atto dovuto.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, il credito può essere anche litigioso; l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio devono essere valutati in relazione all'atto dispositivo effettivamente posto in essere e al momento rilevante della sua stipulazione.
- In cassazione il motivo deve criticare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si dirige contro un'affermazione non decisiva o costruisce una critica non coordinata con la motivazione effettiva, il motivo è inammissibile.
- In tema di spese processuali, l'accoglimento soltanto parziale di una domanda unica non determina automaticamente soccombenza reciproca; tuttavia il giudice deve motivare in modo effettivo la scelta di non compensare, specie quando il risultato finale sia solo parzialmente favorevole alla parte attrice.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e gli elementi posti a fondamento della decisione; tale vizio integra un errore denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.
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