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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10289/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da due creditori per ottenere l'inefficacia, nei loro confronti, di alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore dopo il sorgere del loro credito. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda solo con riferimento alla vendita di un'autovettura alla madre del debitore, dichiarandola inefficace nei confronti degli attori. In appello il debitore aveva contestato: la nullità del ricorso introduttivo per difetto dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.; la mancata ammissione delle prove testimoniali e della C.T.U. richieste per dimostrare, tra l'altro, l'esistenza di un preliminare, il deprezzamento del bene e l'assenza di frode; l'erronea affermazione della scientia damni e del consilium fraudis; la regolazione delle spese, sostenendo che il parziale accoglimento della domanda avrebbe dovuto comportare almeno una compensazione. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: i primi tre relativi a nullità processuali, preclusioni istruttorie, valutazione dell'azione revocatoria e nesso temporale della frode; il quarto relativo alla motivazione sulla soccombenza e alle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sanato il vizio dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. perché il ricorrente non aveva dimostrato di aver chiesto la fissazione di una nuova udienza; ha rigettato il secondo motivo, affermando che le istanze istruttorie non erano state riproposte in modo specifico e che la C.T.U. non è un mezzo di prova in senso proprio; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché costruito in modo non autosufficiente e non coerente con la ratio della sentenza impugnata; ha accolto nei termini il quarto motivo, rilevando che la motivazione della corte d'appello sulla regolazione delle spese era solo apparente, poiché non spiegava adeguatamente perché il parziale accoglimento della domanda revocatoria in primo grado non integrasse soccombenza reciproca o comunque non giustificasse una diversa regolazione delle spese. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, limitatamente al profilo delle spese e con applicazione del principio indicato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma del rito sommario richiamata nel giudizio di merito e nelle censure di nullità

  • art. 702 ter c.p.c.

    norma che disciplina la decisione nel rito sommario e la base della pronuncia di primo grado

  • art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.

    l'avvertimento ivi previsto è rilevante ai fini della validità dell'atto introduttivo e la sua omissione può essere sanata solo in determinate condizioni

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità della citazione e sanatoria con fissazione di nuova udienza per il convenuto che lamenti il vizio

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle nullità processuali

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle nullità processuali

  • art. 12 preleggi

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per il giusto processo sia per l'obbligo di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale acquisito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali evocate nel secondo motivo

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali evocate nel secondo motivo

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali evocate nel secondo motivo

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali evocate nel secondo motivo

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato in tema di prova testimoniale

  • art. 2721, comma 2, c.c.

    richiamato rispetto all'ammissibilità della prova testimoniale su rapporti contrattuali

  • art. 2901 c.c.

    norma sull'azione revocatoria ordinaria; può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso e richiede la prova dell'eventus damni e della consapevolezza del pregiudizio secondo il momento rilevante dell'atto dispositivo

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo e nel terzo motivo per il dedotto vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese e soccombenza reciproca

  • Cass. n. 21957/2014

    richiamata per il principio secondo cui la nullità per mancato avvertimento può essere sanata se il convenuto, costituendosi, chiede la fissazione di una nuova udienza nei termini

  • Cass. n. 19352/2017

    richiamata per l'onere di riproporre specificamente le istanze istruttorie rigettate

  • Cass. n. 22883/2019

    richiamata per la necessità di una riproposizione specifica delle richieste istruttorie e di merito

  • Cass. n. 3229/2019

    richiamata sul principio che la controparte deve poter controdedurre solo su quanto espressamente riproposto

  • Cass. n. 18429/2022

    richiamata sul difetto di interesse a censurare argomentazioni ad abundantiam

  • Cass. n. 8755/2018

    richiamata sul difetto di interesse rispetto a rationes non decisive

  • Cass. n. 28702/2024

    richiamata sul concetto di motivo di ricorso come critica specifica alla decisione impugnata

  • Cass., Sez. Un., n. 122/2001

    richiamata per distinguere tra lesione del contraddittorio e semplice nullità dell'atto introduttivo

  • Cass. n. 19345/2015

    richiamata sul rimedio dello spostamento d'udienza per consentire la difesa del convenuto

  • Cass., Sez. Un., n. 7667/2017

    richiamata sulla motivazione apparente come violazione dell'obbligo costituzionale di motivazione

  • Cass., Sez. Un., n. 16599/2016

    richiamata sulla necessità che il giudice esponga l'iter logico della decisione

  • Cass., Sez. Un., n. 32061/2022

    richiamata sul tema delle spese processuali e dell'assenza di soccombenza reciproca quando venga accolta solo in misura ridotta una domanda unica articolata in un solo capo

Massime di principio

  • La nullità dell'atto introduttivo per omesso avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. è sanabile se il convenuto si costituisce e, contestualmente, chiede la fissazione di una nuova udienza nei termini; in mancanza di tale richiesta non può pretendersi una rimessione officiosa al primo giudice per lesione del contraddittorio.
  • Nel rito civile, le istanze istruttorie rigettate devono essere riproposte in appello o nella precisazione delle conclusioni in modo specifico; il mero richiamo generico agli atti difensivi precedenti equivale a rinuncia e impedisce di dolersi del rigetto in cassazione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio alla valutazione del giudice: la sua mancata ammissione non si contesta come omissione istruttoria in senso stretto, né può essere pretesa come atto dovuto.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, il credito può essere anche litigioso; l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio devono essere valutati in relazione all'atto dispositivo effettivamente posto in essere e al momento rilevante della sua stipulazione.
  • In cassazione il motivo deve criticare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si dirige contro un'affermazione non decisiva o costruisce una critica non coordinata con la motivazione effettiva, il motivo è inammissibile.
  • In tema di spese processuali, l'accoglimento soltanto parziale di una domanda unica non determina automaticamente soccombenza reciproca; tuttavia il giudice deve motivare in modo effettivo la scelta di non compensare, specie quando il risultato finale sia solo parzialmente favorevole alla parte attrice.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e gli elementi posti a fondamento della decisione; tale vizio integra un errore denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniProveInadempimento
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullitàGiudicato

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