Cassazione Penale, Sentenza n. 47667/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il decreto del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione dei termini relativi a una successiva ordinanza di custodia cautelare. La difesa sosteneva l'esistenza di una connessione qualificata, in particolare teleologica, tra i fatti oggetto della ordinanza impugnata (proc. "Gentlemen 2", associazione per il traffico di stupefacenti aggravata dall'impiego del metodo e dall'agevolazione mafiosa) e quelli già oggetto del procedimento cd. Kossa (truffa aggravata con aggravante di agevolazione mafiosa), richiamando l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e la giurisprudenza sulla retrodatazione nei casi di contestazione a catena; denunciava inoltre parziale carenza di motivazione per presunta mancata valutazione degli atti depositati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che non sussistesse la connessione qualificata richiesta dalla norma per la retrodatazione: la mera coincidenza dell'aggravante di tipo mafioso e la contiguità temporale non sono sufficienti a dimostrare l'identità del disegno criminoso o la fattispecie di reato commesso per eseguirne un altro. Inoltre la Corte ha precisato che le condizioni tassative previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non ricorrevano nel caso concreto (i fatti della seconda ordinanza non erano anteriori ma successivi rispetto a quelli della prima) e che la difesa non aveva fornito allegazioni idonee a dimostrare l'anteriorità/desumibilità degli elementi dagli atti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma centrale sul regime di decorrenza dei termini in caso di più ordinanze cautelari; la Corte ha precisato che la retrodatazione opera solo nei casi tassativamente previsti (connessione qualificata secondo le fattispecie richiamate dall'art. 12) e non per semplice contiguità temporale o per la sola contestazione dell'aggravante mafiosa.
art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riguarda l'ipotesi di più reati commessi con una sola azione od omissione o con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; la Corte ha affermato che tale identità di disegno criminoso deve essere provata concretamente e non può essere desunta automaticamente dall'aggravante mafiosa.
art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riguarda i reati commessi per eseguire altri reati (coincidente con l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n.2 c.p.); la Corte ha richiamato che questa fattispecie è distinta e deve risultare in concreto.
art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.
Aggravante teleologica (aver commesso il reato per eseguirne un altro); la Corte ha spiegato che, seppure l'aggravante mafiosa possa sovente comportare una finalità teleologica, ciò deve essere accertato concretamente e non confuso con la formale contestazione dell'aggravante.
Riferimento all'aggravante per impiego del metodo e agevolazione mafiosa contestata in entrambi i procedimenti; la Corte ha sottolineato che la presenza dell'aggravante comune non implica automaticamente la sussistenza di una connessione qualificata o dell'identità del disegno criminoso.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Principio sulla retrodatazione nei casi di emissione di più ordinanze cautelari in procedimenti diversi: la retrodatazione può operare quando sussiste connessione qualificata; la Corte richiama il principio ma ne delimita l'ambito applicativo al caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 21957 del 22/03/2020 (Rahulia)
Principio secondo cui, se più ordinanze cagionano la medesima misura per fatti anteriori all'emissione della prima e legati da continuazione, concorso formale o connessione teleologica, la retrodatazione opera indipendentemente dalla desumibilità dagli atti al momento della prima ordinanza; la Corte ha detto che tale principio non è applicabile al caso concreto perché i fatti della seconda ordinanza non erano anteriori.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. richiede una connessione qualificata tra i reati: non basta la mera contiguità temporale o la comune contestazione di un'aggravante (es. agevolazione mafiosa).
- Per riconoscere la connessione qualificata occorre dimostrare concretamente l'identità del disegno criminoso o che un reato è stato commesso per eseguirne un altro (art. 12, lett. b) o c)), e non è sufficiente evocare in modo generico finalità comuni.
- Se i fatti oggetto delle successive ordinanze sono successivi (non anteriori) rispetto a quelli della prima ordinanza, la retrodatazione non trova applicazione salvo quanto previsto da specifiche fattispecie giurisprudenziali non pertinenti nel caso di specie.
- La difesa che invoca la retrodatazione deve formulare allegazioni specifiche e depositare atti idonei a dimostrare l'anteriorità o l'identità del disegno criminoso; la carenza di allegazioni ben fondate può portare all'inammissibilità o al rigetto dell'impugnazione.
- La contestazione di una stessa aggravante comune (es. collegamento mafioso) non può essere automaticamente confusa con la prova dell'unità di disegno criminoso: l'accertamento della teleologia richiede valutazione concreta degli elementi probatori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47613/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47616/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47617/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47618/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →