Cassazione Penale, Sentenza n. 12967/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cicchetti impugnava la sentenza del Tribunale di Lanciano che lo aveva condannato, con pena pecuniaria, per la violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975 (porto/possesso di arma) in relazione al rinvenimento di un coltello nell'autovettura da lui guidata. Il ricorso deduceva travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)), sostenendo che il giudice aveva fondato la condanna su valutazioni soggettive e non corroborate relativamente alla natura e allo stato d'uso del coltello e aveva ignorato o non valutato adeguatamente le dichiarazioni dei testi a discolpa (in particolare del padre), non essendovi valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (volontarietà del porto o consapevolezza della presenza dell'arma) né applicazione della regola dell'insufficienza probatoria "oltre ogni ragionevole dubbio".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lanciano in diversa persona fisica per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto carente la motivazione di merito perché il giudice di primo grado si è limitato a richiamare il rinvenimento materiale dell'arma e a formulare valutazioni descrittive sul coltello, senza motivare adeguatamente l'inattendibilità e la rilevanza delle testimonianze difensive, né valutare l'elemento soggettivo del reato (volontarietà/consapevolezza del porto). Per tali ragioni la condanna non è stata ritenuta provata "al di là di ogni ragionevole dubbio" e si è disposta la riapertura del giudizio.
Norme richiamate
legge n. 110/1975, art. 4 commi 2 e 3
Norma sostanziale contestata: il provvedimento di merito applicava la pena pecuniaria per il porto/possesso dell'arma. La Corte evidenzia, tuttavia, che l'accertamento dell'offesa richiede non solo il riscontro materiale dell'arma ma anche la valutazione dell'elemento soggettivo (volontarietà e consapevolezza), che nel caso concreto non è stato adeguatamente valutato.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Fondamento dei motivi di cassazione: consente la censura per difetto di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse insufficiente rispetto agli aspetti essenziali (attendibilità dei testi di difesa e sussistenza dell'elemento soggettivo) e che ciò imponeva l'annullamento e il rinvio.
Sez.1, n. 4750 del 17/01/1985, Rv.169207 (giurisprudenza)
Principio richiamato: la proprietà dell'arma è irrilevante ai fini della sussistenza del reato; ciò pone l'accento sull'esigenza di valutare la volontarietà del porto e la consapevolezza della presenza dell'arma, elementi che il giudice di merito non ha adeguatamente esaminato.
legge n.176/2020, art. 23-bis (procedura di deposito conclusioni del P.M.)
Norma procedurale richiamata nella fase di cassazione per l'ammissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero: nel procedimento la P.M. ha avanzato richiesta di annullamento con rinvio mediante requisitoria scritta.
Massime di principio
- Il rinvenimento materiale di un'arma in un veicolo non è di per sé sufficiente per una condanna: il giudice deve motivare anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (volontarietà del porto e consapevolezza della presenza dell'arma).
- Il giudice di merito è obbligato a valutare esplicitamente l'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni dei testi della difesa; il semplice richiamo alle conclusioni difensive senza argomentarne l'inattendibilità è insufficiente.
- In presenza di dichiarazioni di discolpa non manifestamente infondate, la contraddittorietà o fragilità delle prove a carico impone di risolvere il dubbio a favore dell'imputato (accordando rilievo alla regola dell'"insufficienza probatoria"), salvo valutazione motivata e convincente della loro inattendibilità.
- Quando la motivazione è carente su punti essenziali relativi agli elementi costitutivi del reato, la Corte di Cassazione annulla con rinvio e ordina nuovo giudizio, anche in diversa composizione, per garantire un esame completo e motivato.
- La proprietà dell'arma può essere irrilevante; invece decisiva è la prova che l'imputato portasse volontariamente l'arma o ne fosse consapevole: difese basate su terza disponibilità vanno esaminate e confutate con motivazione specifica prima di ritenere provata la responsabilità.
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