Cassazione Penale, Ordinanza n. 06433/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, confermando di fatto la qualificazione del fatto come estorsione ex art. 629 c.p. e la responsabilità dell'imputato. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione nei confronti dei propri genitori. L'unico motivo deduceva l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p. in luogo dell'art. 612 c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere riqualificato come minaccia. La Corte di cassazione rileva però che la censura è manifestamente infondata e generica, perché riproduce argomentazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma correttamente applicata per qualificare il fatto come estorsione, in presenza di condotte violente e minacciose idonee a coartare la volontà delle persone offese e a indurle ad assecondare le richieste dell'agente, con ingiusto profitto e danno altrui.
Invocato dal ricorrente come fattispecie alternativa di minaccia, ma escluso dai giudici di merito e non ritenuto pertinente dalla Corte di cassazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La distinzione tra minaccia ed estorsione va risolta verificando se la condotta violenta o minacciosa abbia determinato uno stato di coazione nella vittima tale da costringerla ad assecondare la richiesta dell'agente, con ingiusto profitto e danno: in tal caso ricorre l'estorsione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una mera alternativa lettura delle risultanze di merito, se la censura non individua specifici travisamenti o vizi argomentativi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente reiterativo di doglianze già esaminate e non contiene una critica puntuale e specifica della motivazione della decisione impugnata.
- La qualificazione giuridica del fatto deve essere censurata indicando in modo specifico perché gli elementi costitutivi del reato ritenuto dai giudici di merito non sarebbero integrati; la mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto non è sufficiente.
Come è indicizzato
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