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Sentenza

Sentenza n. 1061/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Bagno Fiorenza di Giannecchini e Da Prato S.n.c. il 20/3/2024:  Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”). ATTO DI INDIRIZZO»;  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31 DICEMBRE 2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)»;  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE UFFICIO PROPONENTE: DEMANIO OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2319 DEL 29.12.2023 AVENTE AD OGGETTO "DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)." – PRECISAZIONI»;  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 – PRESA D'ATTO»;  Nota del Comune di Pietrasanta – Ufficio Demanio Marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2216 DEL 19 DICEMBRE 2022. PRECISAZIONI»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ BAGNO FIORENZA S.R.L. il 14\3\2025 :  Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»;  Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – SUAP 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»;  Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali di differimento e rideterminazione della scadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta relativi alla scadenza e al differimento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, nonché l'atto di avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. Ha sostenuto che il rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non assoggettabile ai principi di trasparenza e parità di trattamento elaborati dalla Corte di giustizia, alla direttiva 2006/123/CE, all'art. 3 della legge n. 118/2022 e ai principi delle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la rimessione alla Corte costituzionale e la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla qualificazione del rapporto concessorio, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione e alla legittimità degli atti comunali impugnati. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione; il Comune aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla cessazione e al differimento della durata delle concessioni demaniali marittime; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 1 d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla modifica della disciplina della scadenza delle concessioni; la sentenza non ne esamina il merito.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Invocati dalla parte ricorrente per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale e la necessità della disapplicazione; nessuna valutazione è stata effettuata dal Collegio.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato dalla parte ricorrente a tutela del diritto di proprietà; la sentenza non affronta la relativa questione.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato nelle domande formulate dalla parte ricorrente per ottenere una pronuncia di accertamento e una condanna conformativa; tali domande non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza d'interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione e tale situazione è riscontrata dal giudice, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La sopravvenuta carenza d'interesse impedisce l'esame nel merito delle censure, delle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, delle questioni di legittimità costituzionale e delle domande di accertamento o condanna proposte nel giudizio.
  • La complessità e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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