Cassazione Civile, Ordinanza n. 09858/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione urbanistica stipulata con un Comune per l’attuazione di un piano di recupero e di urbanizzazione di un comparto edilizio. La società ricorrente, subentrata nella posizione di una precedente società lottizzante e divenuta proprietaria di una cubatura/porzione del comparto, ha chiesto di accertare il diritto al rimborso pro quota delle somme anticipate per realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per attuare il piano di recupero, sostenendo che i proprietari convenuti dovessero partecipare ai costi in forza degli accordi urbanistici e di altri patti intercorsi. I convenuti hanno resistito deducendo, tra l’altro, che un precedente accordo di compartecipazione subordinava il loro contributo a specifiche condizioni edilizie e che, in relazione a un separato contratto di permuta con altra società, era questa a essere inadempiente. In primo grado la domanda principale è stata rigettata; è stata parimenti rigettata la domanda riconvenzionale della terza chiamata avente ad oggetto l’adempimento o la risoluzione del contratto di permuta. La Corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione la società ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di un documento tardivamente prodotto, cioè la diffida ad adempiere notificata dai proprietari; (2) violazione degli artt. 183 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 3 l. n. 247/2012, per avere il giudice valorizzato una prova asseritamente inammissibile e corrispondenza riservata tra avvocati; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per asserita pronuncia su un inadempimento non domandato dai proprietari; (4) violazione degli artt. 1453 e ss. c.c. per avere la Corte d’appello accertato l’inadempimento della società senza verificare gravità e colpevolezza; (5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata liberazione dell’immobile oggetto di permuta da parte dei proprietari, circostanza che la ricorrente assumeva impeditiva dell’avvio dei lavori e rilevante per l’inadempimento reciproco. La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: ha chiarito che l’omesso esame di una questione meramente processuale non integra omessa pronuncia; ha ritenuto legittima la produzione di documenti formatisi dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie; ha affermato che il divieto deontologico di produrre corrispondenza riservata ha valenza solo disciplinare e non processuale; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. osservando che il giudice d’appello aveva interpretato la domanda della società come domanda di risoluzione per inadempimento e l’aveva esaminata nel merito. Sono stati invece accolti il quarto e il quinto motivo: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato l’inadempimento in un contratto a prestazioni corrispettive, dando rilievo solo alla condotta della società e omettendo la necessaria comparazione con il comportamento dei proprietari, specie alla luce della dedotta mancata liberazione dell’immobile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, accogliendo il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di risoluzione/inadempimento del contratto di permuta alla luce del necessario giudizio comparativo tra le condotte delle parti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’omessa decisione su una questione meramente processuale non integra omessa pronuncia; il vizio rileva quando il giudice omette di pronunciarsi su domande o eccezioni di merito. Inoltre, non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice interpreta la domanda e la decide nel merito nei limiti del petitum sostanziale.
I documenti formatisi dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie possono essere legittimamente prodotti nel processo; non esiste un onere di deposito entro la prima udienza successiva alla loro formazione, ferma la valutazione della loro rilevanza probatoria da parte del giudice.
La censura è stata ritenuta infondata perché la prova documentale contestata era comunque ammissibile secondo le regole processuali sulla produzione dei documenti formatisi successivamente alle preclusioni.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in collegamento con la dedotta utilizzazione di una prova inammissibile; la Corte ha escluso la violazione perché il documento era producibile.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha escluso che la decisione fosse viziata sotto questo profilo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inutilizzabilità di corrispondenza tra difensori; la Corte ha chiarito che il rilievo del divieto è solo deontologico, non processuale.
art. 48 Codice Deontologico Forense
Il divieto di produrre corrispondenza riservata tra avvocati attiene al piano disciplinare/deontologico e non incide sull’ammissibilità processuale del documento, che può essere valutato dal giudice secondo le regole ordinarie.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata non ha deciso su una domanda o eccezione estranea al thema decidendum.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’onere della prova delle eccezioni; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive sotto tale profilo.
In materia di risoluzione per inadempimento, il giudice deve valutare la gravità e la rilevanza dell’inadempimento nel contesto del rapporto sinallagmatico, non potendo fondare la decisione sul solo comportamento di una parte senza compararlo con quello dell’altra.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini della risoluzione per inadempimento, occorre apprezzare la complessiva condotta delle parti e l’incidenza dei rispettivi inadempimenti sull’alterazione del sinallagma.
Massime di principio
- L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; il vizio sussiste solo se il giudice omette di decidere su domande o eccezioni di merito effettivamente introdotte nel giudizio.
- I documenti formati dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie possono essere prodotti validamente nel processo, anche se la parte avrebbe potuto acquisirli prima della decisione; la loro ammissibilità va distinta dalla valutazione della loro efficacia probatoria.
- Il divieto deontologico di produrre corrispondenza riservata tra difensori non determina, di per sé, inutilizzabilità processuale del documento, incidendo invece sul piano disciplinare.
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando sono dedotte inadempienze reciproche, il giudice deve compiere una valutazione comparativa delle condotte delle parti, verificando quale violazione sia più grave e causalmente rilevante ai fini dell’alterazione del sinallagma e della risoluzione.
- È viziata la decisione che, nel valutare l’inadempimento di un contratto sinallagmatico, consideri assorbente il comportamento di una sola parte senza esaminare i fatti allegati relativi alla condotta dell’altra parte, specie se potenzialmente decisivi.
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