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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20561/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, e accolto il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di primo grado poste a carico della ricorrente intervenuta solo in appello, rinviando alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società/eredi)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione di un'ipoteca a favore del creditore originario su una porzione di fabbricato in corso di costruzione, oggetto di un contratto di vendita e permuta con impegno dell'acquirente a trasferire, a costruzione ultimata, la proprietà della porzione edificata. In primo grado era stata ordinata la cancellazione dell'ipoteca; la banca e il soggetto subentrato nella titolarità del credito avevano impugnato la decisione. I ricorrenti in cassazione hanno censurato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) tardività dell'appello della banca, perché la sentenza sarebbe stata notificata prima della correzione di errore materiale e quindi il termine breve sarebbe decorso; 2) difetto di legittimazione/interesse all'impugnazione e all'intervento dei cessionari del credito, sostenendo che l'unico passivamente legittimato fosse il soggetto originariamente evocato; 3) erronea applicazione delle norme sull'ipoteca su bene futuro e sui dati identificativi catastali, in quanto il bene non sarebbe stato ancora acquisito e non opererebbe la disciplina invocata; 4) erronea affermazione della venuta ad esistenza del bene, pur in presenza di elementi mancanti dell'edificio; 5) illegittima condanna di una delle ricorrenti al pagamento delle spese del primo grado, benché fosse estranea a quel giudizio ed intervenuta solo in appello.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare non decorre se la sentenza notificata non è ancora opponibile al soggetto poi individuato correttamente con la correzione di errore materiale.

  • art. 1263 c.c.

    La cessione del credito comporta il trasferimento al cessionario anche delle garanzie che lo assistono, con conseguente legittimazione del cessionario a far valere i relativi diritti.

  • art. 2823 c.c.

    L'ipoteca su beni futuri è ammissibile e prende efficacia quando il bene viene ad esistenza.

  • art. 2826 c.c.

    La norma sull'indicazione catastale svolge funzione tecnica e pratica, ancillare rispetto alla disciplina dell'ipoteca su bene futuro.

  • art. 2811 c.c.

    Il richiamo al principio di estensione dell'ipoteca alle costruzioni sovrastanti il terreno non è pertinente quando l'ipoteca grava sul fabbricato in costruzione e trova comunque limite nella disciplina specifica applicata dal giudice.

  • art. 2822 c.c.

    La previsione sull'ipoteca su beni altrui opera nel caso in cui il bene venga acquistato dal concedente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali possono essere poste a carico soltanto delle parti del giudizio in cui le spese stesse sono maturate, non del successore particolare rimasto estraneo al primo grado.

Massime di principio

  • La notificazione di una sentenza affetta da errore materiale sull'indicazione della parte soccombente non fa decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del soggetto correttamente individuato solo con la successiva correzione, poiché prima di tale correzione la decisione non è a lui opponibile.
  • Il cessionario del credito subentra, salvo prova contraria, anche nelle garanzie accessorie e può essere legittimato ad impugnare o resistere rispetto alle vicende che incidono su tali garanzie.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o che si risolva in un mero dissenso di merito sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di appello.
  • L'iscrizione ipotecaria su bene futuro presuppone l'accertamento della venuta ad esistenza del bene; una volta affermata tale circostanza dal giudice di merito, la censura che miri solo a rivalutare le risultanze istruttorie è inammissibile.
  • Le spese del primo grado non possono essere poste a carico di un soggetto che sia entrato nel giudizio solo in appello e che sia rimasto estraneo al precedente grado, perché la condanna alle spese ha come destinatari solo le parti processuali di quel grado.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaPegno e ipotecaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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