Cassazione Civile, Ordinanza n. 19552/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva impugnato davanti al Giudice di Pace di Catania un'ordinanza-ingiunzione emessa da un Comune ai sensi della legge n. 689 del 1981, con cui gli era stato richiesto il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di disposizioni del regolamento comunale in materia di affissioni e pubblicità. Il Giudice di Pace aveva declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice tributario. Riassunto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, quest'ultima ha a sua volta ritenuto di non avere giurisdizione e ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso era quindi volto a stabilire quale fosse il giudice munito di giurisdizione sulla controversia relativa alla sanzione irrogata per violazione del regolamento comunale sulle affissioni.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la sanzione impugnata fosse stata irrogata per violazioni di prescrizioni regolamentari comunali in materia di affissioni e pubblicità, aventi natura amministrativa e non tributaria. La controversia doveva quindi essere proposta davanti al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, terzo comma, c.p.c. È stata esclusa la giurisdizione del giudice tributario. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato come base legale dell'ordinanza-ingiunzione opposta, quale sanzione amministrativa.
artt. 12, 17 e 39 del Regolamento comunale Affissioni e Pubblicità
Le violazioni di tali disposizioni hanno dato origine alla sanzione impugnata; sono qualificate come violazioni di natura amministrativa.
art. 24 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative..."
Nel testo applicabile ratione temporis, la disposizione distingue tra violazioni tributarie e violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblicità; per queste ultime si applicano sanzioni amministrative e la controversia resta fuori dalla giurisdizione tributaria.
art. 1, comma 847, L. 27 dicembre 2019, n. 160
È richiamato per indicare l'avvenuta abrogazione successiva dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, senza rilievo per la controversia ratione temporis.
Indicato come base della giurisdizione del giudice ordinario, e in particolare del Giudice di Pace, sulla controversia in esame.
Richiamato solo per la modalità del deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento per regolamento di giurisdizione.
Massime di principio
- Le sanzioni irrogate per violazioni di regolamenti comunali in materia di affissioni e pubblicità, quando abbiano natura amministrativa e non tributaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo alla natura della violazione contestata e della sanzione applicata: se la pretesa sanzionatoria deriva da inosservanza di prescrizioni regolamentari amministrative, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La circostanza che l'atto sia formalmente un'ordinanza-ingiunzione non radica di per sé la giurisdizione tributaria, che richiede invece una controversia relativa a sanzioni tributarie o a rapporti aventi natura fiscale.
- Quando la controversia rientra nella materia delle sanzioni amministrative non tributarie, l'impugnazione va proposta davanti al giudice ordinario competente per valore/materia, secondo le regole processuali ordinarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →