Cassazione Penale, Ordinanza n. 23295/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 ottobre 2025, articolava due censure. Con il primo motivo si deducevano vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre a violazione di legge processuale, in relazione all'applicazione della recidiva infra-quinquennale ai sensi dell'art. 99, comma terzo, cod. pen. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata ed eventuale, si denunciavano violazione di legge e carenza di motivazione quanto al computo del termine di prescrizione. Il ricorrente sosteneva quindi che la recidiva fosse stata applicata illegittimamente e che, conseguentemente, fosse errato anche il calcolo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che le censure non evidenziavano vizi emergenti dal testo della sentenza impugnata e che, anzi, la motivazione della Corte di appello era corretta nel riconoscere i presupposti della recidiva infra-quinquennale. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo non mancante o meramente apparente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È stata ritenuta correttamente applicata la recidiva infra-quinquennale, in presenza di una nuova condotta criminosa posta in essere ad appena quattro anni dalla prima condanna, indice di crescente pericolosità.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del sindacato di legittimità sulla presenza di un logico apparato argomentativo; non è consentita una verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione è ammissibile solo se il vizio emerge dal testo della decisione impugnata; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria lettura del fatto a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione logicamente coerente e non meramente apparente.
- La recidiva infra-quinquennale può essere legittimamente valorizzata quando la nuova condotta delittuosa si colloca a breve distanza temporale dalla precedente condanna e ciò consente di inferire una maggiore pericolosità del soggetto.
- Una censura relativa al computo della prescrizione che sia meramente consequenziale alla contestazione della recidiva e non individui un effettivo errore di diritto o di calcolo nella decisione impugnata è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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