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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19125 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli n. 1/1/12, depositata il 10 gennaio 2012, che aveva accolto l’appello della contribuente e annullato gli avvisi ICI relativi agli anni indicati nel provvedimento, riguardanti un’area di 3.880 mq, di cui 2.930 edificabili, posseduta al 50%. Deduceva: (a) violazione dell’art. 817 c.c., perché l’abitazione asseritamente servita dall’area era di proprietà esclusiva di V.L. e il vincolo pertinenziale non poteva essere costituito dalla contribuente, priva di diritti sul bene principale; (b) violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 817 c.c., per mancanza di una volontà di asservimento manifestata nella dichiarazione ICI; (c) insufficiente motivazione sull’effettiva natura pertinenziale del terreno. La contribuente aveva prodotto documenti anche con la memoria in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la documentazione allegata dalla contribuente alla memoria ex art. 378 c.p.c., perché in Cassazione non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo le eccezioni previste dall’art. 372 c.p.c. Ha esaminato congiuntamente e rigettato i tre motivi: la natura pertinenziale va verificata in concreto secondo i requisiti oggettivo e soggettivo dell’art. 817 c.c.; nel caso concreto la CTR aveva accertato il rapporto durevole e funzionale tra terreno e villa sulla base della provenienza ereditaria, della destinazione del fondo, della situazione proprietaria, della dichiarazione del fratello e delle fotografie. L’omessa preventiva dichiarazione al Comune non impediva alla contribuente di provare la pertinenzialità nel giudizio tributario. È stata quindi confermata l’esclusione dell’imponibilità ICI dell’area. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per l’evoluzione della giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 817 c.c.

    Questa corte ha avuto anche modo di precisare (v. ad es. Cass. sez. 5, n. 6501 del 2005) che il regime in esame trova applicazione "solo se la natura pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla norma ordinaria" dell'art. 817 c.c., e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra (criterio oggettivo) e sulla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà "durevole" (criterio soggettivo).

    La pertinenzialità richiede sia un’effettiva destinazione del bene accessorio al servizio o ornamento del bene principale, sia la volontà di creare un vincolo durevole. La verifica è concreta e fattuale: il mero collegamento materiale o la sola edificabilità dell’area non bastano.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992

    La nozione di "pertinenza", in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell'art. 817 c.c., cui il decreto ICI rinvia "sic et simpliciter", recependone anche il regime sostanziale, per cui l'area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del fabbricato, bene principale.

    Ai fini ICI, la nozione tributaria di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c. Se il vincolo pertinenziale è provato, l’area segue il regime del fabbricato e non è assoggettata a un’autonoma disciplina impositiva.

  • Art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c. , non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. , con la conseguenza che ne è inammissibile, in termini generali, la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c.

    La produzione documentale in Cassazione è preclusa per i documenti nuovi, salvo quelli relativi all’ammissibilità del ricorso o del controricorso o a nullità direttamente incidenti sulla sentenza, da depositare nei termini stabiliti.

  • Art. 378 c.p.c.

    Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c. , non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. , con la conseguenza che ne è inammissibile, in termini generali, la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c.

    La memoria ex art. 378 c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre documenti nuovi, ferma la limitata eccezione prevista dall’art. 372 c.p.c. e subordinata al rispetto del termine di deposito.

  • Art. 369 c.p.c.

    Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c. , non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c.

    I documenti ammessi in via eccezionale nel giudizio di Cassazione devono essere prodotti entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.

Massime di principio

  • Per qualificare un’area come pertinenza ai fini ICI non basta che sia vicina al fabbricato o che il contribuente la definisca tale: occorre provare una destinazione oggettiva, concreta e durevole al servizio o ornamento del bene principale e la volontà di costituire il vincolo.
  • L’edificabilità dell’area non esclude automaticamente la pertinenzialità: se il vincolo pertinenziale è effettivo e provato, l’area segue il regime fiscale del fabbricato.
  • L’assenza di una preventiva dichiarazione al Comune non impedisce di dimostrare la natura pertinenziale nel successivo contenzioso tributario; la prova può essere fornita in giudizio e valutata sulla base delle circostanze concrete.
  • La produzione di documenti nuovi in Cassazione è, in via generale, inammissibile, anche se allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c.; fanno eccezione soltanto i documenti nei casi previsti dall’art. 372 c.p.c. e depositati nei termini.
  • La natura pertinenziale è un accertamento di fatto del giudice di merito, che può fondarsi su elementi convergenti quali provenienza dei beni, assetto proprietario, uso effettivo, dichiarazioni e documentazione fotografica.

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