Cassazione Penale, Sentenza n. 41900/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del d.a.spo.: il ricorrente deduce l'irragionevolezza e l'iniquità della procedura ex art.6 L.13/12/1989 n.401 per la compressione del diritto di difesa e per il fondamento su una presunta pericolosità non dimostrata; censura la possibile sovrapposizione tra la misura di prevenzione e una misura cautelare personale precedente, con conseguente assenza del requisito di urgenza; lamenta la violazione dell'obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 L.7/8/1990 n.241; contesta infine l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo di presentazione per durata elevata (8 anni), soprattutto avendo già subito una misura cautelare nel giudizio di cognizione e senza indicazioni sulla particolare pericolosità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e non ancorati ai casi tassativi dell'art.606 c.p.p., senza un concreto confronto con l'ordinanza impugnata e senza la produzione del provvedimento cautelare della cognizione che si voleva far valere. Quanto all'avviso di avvio, è confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art.7 L.241/1990 non si applica al provvedimento questorile di interdizione immediata ex art.6 L.401/1989 quando sussistono esigenze concrete di necessità e urgenza; tali esigenze devono comunque essere indicate nell'atto, come avvenuto nel caso di specie. Sulla durata della misura, essendo il ricorrente già destinatario di due precedenti provvedimenti analoghi (2010 e 2015), trova applicazione l'art.6, comma 5, L.401/1989 che fissa il minimo di 5 anni per l'obbligo di presentazione, conforme al provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissato in euro 3.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6 (d.a.spo.)
Disciplina la misura di interdizione dall'accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione; prevede misure cautelari preventive motivate da necessità e urgenza e, al comma 5, prevede durate aumentate in caso di precedenti provvedimenti analoghi
Legge 7 agosto 1990, n.241, art.7
Regola l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo; secondo la giurisprudenza non è applicabile ai provvedimenti tipici cautelari e urgenti come l'ordinanza questorile d'interdizione ex art.6 L.401/1989 quando sussistono concrete esigenze di urgenza
Codice di procedura penale, art.606
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso non articola i motivi nei termini tassativi dell'art.606, rendendo la censura generica e inammissibile
Codice di procedura penale, art.616
Prevede le conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicato per l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez.3, n.7960 del 3/11/2016 (Scalora)
Conferma l'eccezione di non applicabilità dell'art.7 L.241/1990 ai provvedimenti questorili di natura cautelare e urgente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez.3, n.10984 del 23/2/2012 (Pinelli)
Ulteriore conferma del principio secondo cui l'atto questorile d'urgenza è esente dall'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez.3, n.25938 del 15/7/2020 (Alfarano e altri)
Ribadisce che l'esenzione dall'obbligo di comunicazione prevista dalla legge 241/1990 si applica ai provvedimenti cautelari e che la deroga deve essere fondata su elementi oggettivi e specifici nell'atto motivante
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla mancanza di colpa grave nella proposizione del ricorso, utile per la valutazione delle conseguenze economiche
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere formulati secondo gli schemi tassativi dell'art.606 c.p.p.; argomentazioni generiche o quesiti astratti risultano inammissibili
- Il provvedimento questorile di interdizione dagli impianti sportivi ex art.6 L.401/1989 è generalmente esente dall'obbligo di comunicazione preventiva ex art.7 L.241/1990 quando motivato da concrete esigenze di necessità e urgenza; tali esigenze devono essere specificamente indicate nell'atto
- La possibile sovrapposizione tra misure di prevenzione e misure cautelari personali va dedotta e documentata concretamente (producendo i provvedimenti interessati); questioni sollevate in termini astratti non sono valutabili
- La durata dell'obbligo di presentazione può aumentare in presenza di precedenti provvedimenti analoghi ai sensi dell'art.6, comma 5, L.401/1989; il passato sanzionatorio/preventivo del soggetto rileva nella determinazione della durata
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.; è importante valutare la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima di proporlo in Cassazione
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