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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41900/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del d.a.spo.: il ricorrente deduce l'irragionevolezza e l'iniquità della procedura ex art.6 L.13/12/1989 n.401 per la compressione del diritto di difesa e per il fondamento su una presunta pericolosità non dimostrata; censura la possibile sovrapposizione tra la misura di prevenzione e una misura cautelare personale precedente, con conseguente assenza del requisito di urgenza; lamenta la violazione dell'obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 L.7/8/1990 n.241; contesta infine l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo di presentazione per durata elevata (8 anni), soprattutto avendo già subito una misura cautelare nel giudizio di cognizione e senza indicazioni sulla particolare pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e non ancorati ai casi tassativi dell'art.606 c.p.p., senza un concreto confronto con l'ordinanza impugnata e senza la produzione del provvedimento cautelare della cognizione che si voleva far valere. Quanto all'avviso di avvio, è confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art.7 L.241/1990 non si applica al provvedimento questorile di interdizione immediata ex art.6 L.401/1989 quando sussistono esigenze concrete di necessità e urgenza; tali esigenze devono comunque essere indicate nell'atto, come avvenuto nel caso di specie. Sulla durata della misura, essendo il ricorrente già destinatario di due precedenti provvedimenti analoghi (2010 e 2015), trova applicazione l'art.6, comma 5, L.401/1989 che fissa il minimo di 5 anni per l'obbligo di presentazione, conforme al provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissato in euro 3.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6 (d.a.spo.)

    Disciplina la misura di interdizione dall'accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione; prevede misure cautelari preventive motivate da necessità e urgenza e, al comma 5, prevede durate aumentate in caso di precedenti provvedimenti analoghi

  • Legge 7 agosto 1990, n.241, art.7

    Regola l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo; secondo la giurisprudenza non è applicabile ai provvedimenti tipici cautelari e urgenti come l'ordinanza questorile d'interdizione ex art.6 L.401/1989 quando sussistono concrete esigenze di urgenza

  • Codice di procedura penale, art.606

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso non articola i motivi nei termini tassativi dell'art.606, rendendo la censura generica e inammissibile

  • Codice di procedura penale, art.616

    Prevede le conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicato per l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez.3, n.7960 del 3/11/2016 (Scalora)

    Conferma l'eccezione di non applicabilità dell'art.7 L.241/1990 ai provvedimenti questorili di natura cautelare e urgente

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez.3, n.10984 del 23/2/2012 (Pinelli)

    Ulteriore conferma del principio secondo cui l'atto questorile d'urgenza è esente dall'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez.3, n.25938 del 15/7/2020 (Alfarano e altri)

    Ribadisce che l'esenzione dall'obbligo di comunicazione prevista dalla legge 241/1990 si applica ai provvedimenti cautelari e che la deroga deve essere fondata su elementi oggettivi e specifici nell'atto motivante

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla mancanza di colpa grave nella proposizione del ricorso, utile per la valutazione delle conseguenze economiche

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere formulati secondo gli schemi tassativi dell'art.606 c.p.p.; argomentazioni generiche o quesiti astratti risultano inammissibili
  • Il provvedimento questorile di interdizione dagli impianti sportivi ex art.6 L.401/1989 è generalmente esente dall'obbligo di comunicazione preventiva ex art.7 L.241/1990 quando motivato da concrete esigenze di necessità e urgenza; tali esigenze devono essere specificamente indicate nell'atto
  • La possibile sovrapposizione tra misure di prevenzione e misure cautelari personali va dedotta e documentata concretamente (producendo i provvedimenti interessati); questioni sollevate in termini astratti non sono valutabili
  • La durata dell'obbligo di presentazione può aumentare in presenza di precedenti provvedimenti analoghi ai sensi dell'art.6, comma 5, L.401/1989; il passato sanzionatorio/preventivo del soggetto rileva nella determinazione della durata
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.; è importante valutare la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima di proporlo in Cassazione

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