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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18932/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta del P.M. di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenze del 17/05/2012 e 14/06/2012, sostenendo che il De Micheli risultava già beneficiario della sospensione in due precedenti sentenze del 28/02/2011 e 22/09/2011 (irrevocabili rispettivamente il 16/09/2011 e il 19/12/2011), fattispecie che integra le cause di revoca previste dagli artt. 168 e 164 c.p.; inoltre si censurava la mancata verifica se le sentenze del 2011 concernessero gli stessi fatti (concorso formale o continuazione) e l'omessa considerazione che quelle condanne del 2011 avessero comportato solo pene pecuniarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Ha ritenuto fondato il motivo principale: il giudice del rinvio si è limitato a constatare la presenza di precedenti irrevocabili ma non ha effettuato la verifica necessaria — richiesta dalla giurisprudenza — per accertare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione; in particolare non ha acquisito il fascicolo del giudizio per verificare se il beneficio fosse stato concesso in violazione dell'art. 164 c.p. e se tale violazione fosse conosciuta al giudice che aveva concesso la sospensione. Per tale ragione il provvedimento è annullato con rinvio e gli altri motivi sono assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Regola le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte evidenzia che la sospensione non può essere concessa in presenza di antecedenti ostativi a meno che tali antecedenti non fossero documentalmente noti al giudice della cognizione

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; richiamata in relazione all'accertamento della revoca quando il beneficiario abbia già goduto del beneficio in precedenti sentenze

  • art. 163 cod. pen.

    Contiene limiti temporali (p.e. il limite dei due anni e il termine quinquennale tra irrevocabilità delle sentenze) rilevanti per determinare se una condanna successiva comporti la decadenza del beneficio

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in via censoria riguardo ai vizi motivazionali dell'ordinanza (quanto alla determinazione della pena); la Corte però ha assorbito tali censure in ragione del motivo principale

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione dell'entità della pena e ai vizi motivazionali, ma non decisivo perché assorbito dal motivo principale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione dei motivi di ricorso per cassazione ai termini richiesti; richiamato in relazione ai limiti formali del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Principio interpretato: il giudice dell'esecuzione, per verificare se il beneficio sia stato concesso in violazione dell'art. 164 c.p., deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che ha concesso la sospensione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione delle cause ostative previste dall'art. 164 c.p., ma solo se quelle cause non erano documentalmente note al giudice di cognizione; se erano note la revoca è illegittima.
  • Prima di pronunciare la revoca il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di acquisire il fascicolo del processo di cognizione per verificare se il giudice che ha concesso la sospensione fosse a conoscenza di precedenti ostativi.
  • La mera constatazione dell'esistenza di precedenti irrevocabili non è sufficiente: occorre accertare natura, temporalità e se le precedenti condanne siano state valutate o conosciute nel giudizio che ha concesso il beneficio.
  • Se le precedenti condanne riguardano solo sanzioni pecuniarie o sono per fatti coincidenti, è necessario valutare se ricorrano concorso formale o continuazione, poiché ciò incide sull'operatività delle cause di ostatività e sulla misura dei limiti temporali (art. 163 c.p.).
  • Le questioni procedurali e probatorie sollevate (concorso di reati, identità di fatti, natura delle pene) devono essere adeguatamente motivate e investigate dal giudice dell'esecuzione prima di disporre la revoca; in mancanza, la decisione è annullabile e va disposta la rimessione per nuovo esame.

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