Cassazione Penale, Sentenza n. 22236/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perla ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. I rilievi principali del ricorrente sono: (1) in relazione al capo 13 (estorsione aggravata) violazione di norme procedurali e carenza della motivazione sul giudizio di gravità indiziaria, per non aver valutato correttamente il contenuto e il valore delle intercettazioni, l'assenza di partecipazione diretta in molti dialoghi, l'ambiguità delle espressioni, la distanza temporale tra l'ideazione e l'intervento del Perla e la possibilità di qualificare l'atteggiamento come connivenza o solidarietà non punibili; critica anche alla valutazione dell'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione. (2) in relazione al capo 23 (partecipazione all'associazione mafiosa, "ndrangheta") censura della mera sommatoria di indizi senza verifica della conducenza e rilevanza dei singoli elementi; contestazione dell'uso di una pregressa condanna non definitiva e distante nel tempo, della scarso valore probatorio delle dichiarazioni di un collaboratore e della valutazione dei rapporti personali emersi dalle intercettazioni come insufficienti a dimostrare stabile inserimento e prestazione continuativa in favore dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero in realtà contestazioni di merito o proposte di diverse valutazioni fattuali non ammissibili in sede di legittimità, dato che il sindacato della Corte è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente collegato e valutato, in modo logico, gli elementi indiziari tratti dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione e il contesto territoriale e relazionale; ha inoltre sottolineato la rilevanza del dato specifico relativo al supporto fornito dal ricorrente nella gestione di periodi di latitanza, letto unitamente alle vicende estorsive, come indicatore di partecipazione al sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato nella contestazione sulle deduzioni di parte; la Corte lo utilizza per delimitare i profili di legittimità esaminabili in cassazione (fatti e valutazioni di merito non possono essere riformulati in sede di legittimità se non come violazioni di norma o manifesta illogicità).
Riferito ai limiti delle impugnazioni e dei motivi; la Corte richiama che le censure che consistono in una diversa ricostruzione dei fatti non sono ammissibili in cassazione.
Citando la normativa sul concorso di persone è evocato nel collegamento tra condotte e responsabilità, ma la Corte non ha ritenuto la questione meritevole di diversa valutazione rispetto all'ordinanza impugnata.
Richiamato nel contesto delle norme penali menzionate a supporto della qualificazione del reato di estorsione; la Corte ne considera l'uso nell'insieme delle norme richiamate per la valutazione dell'inquadramento fattuale.
Norma che disciplina il reato di estorsione e le aggravanti; è stata richiamata dal ricorrente e valutata dalla Corte nel quadro della contestazione dell'adeguatezza della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'aggravante.
paragraphi citati: "416 bis.1" e art. 416 bis generale
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; è al centro dell'addebito (partecipazione all'associazione 'ndrangheta) e la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia logicamente collegato gli indizi pertinenti (anche l'assistenza in periodi di latitanza) alla contestazione associativa.
art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen.
Rievocati nel secondo motivo: la Corte osserva che le censure mosse non sono state sufficientemente puntuali e si risolvono in una diversa valutazione dei fatti, pertanto inammissibili o generiche.
Norma che consente alla Corte, nella pronuncia di inammissibilità, di condannare il ricorrente a rimborsare somme alla Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui ha giustificato l'irrogazione della somma di euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni verso l'istituto penitenziario; la Corte ne dispone l'applicazione trasmettendo copia del provvedimento al direttore dell'istituto dove è custodito il ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti di riesame cautelare non è possibile ottenere la riforma attraverso una diversa riconsiderazione dei fatti: sono ammissibili solo censure che denuncino violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Le valutazioni del Tribunale del riesame che collegano intercettazioni, servizi di osservazione e contesto relazionale/territoriale seguendo un percorso logico risultano difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- Tesi alternative basate su interpretazioni diverse delle intercettazioni (es. qualificare la condotta come solidarietà o connivenza) devono essere sostenute da elementi concreti e non possono limitarsi ad ipotesi assertive per essere valutate favorevolmente in cassazione.
- Dati specifici e circostanziati (es. supporto nella gestione di periodi di latitanza) assumono forte valore indiziario se letti in connessione con altre vicende e possono rafforzare il giudizio di partecipazione associativa.
- Motivi generici o non puntuali in relazione al giudizio di gravità indiziaria sono inammissibili: il ricorrente deve individuare in modo preciso le violazioni di legge o i passaggi logici manifestamente contrari al principio di ragionevolezza.
- La presentazione di ricorso in cassazione senza fondatezza sulle questioni di diritto può comportare condanne per spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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