Cassazione Penale, Sentenza n. 9286/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto in solido nei confronti di tutti gli indagati per un importo di euro 7.249.869,94, ritenuto profitto dell'associazione per delinquere. La difesa ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p., sostenendo che, essendosi trattato di sequestro funzionale alla confisca diretta del profitto del reato, non era ammissibile l'estensione del vincolo reale in solido tra i coindagati; ha altresì contestato l'assenza del nesso di derivazione delle somme sequestrate rispetto al reato (le somme sarebbero pervenute sui conti dell'interessato giorni prima del sequestro per finalità lecite e dopo la cessazione dell'illecito).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la qualificazione del sequestro come finalizzato alla confisca per equivalente e l'applicazione del principio solidaristico nei confronti di tutti i coindagati in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), affermando che per la confisca diretta è necessaria la prova del nesso di derivazione causale tra il bene e il reato. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato il collegamento tra le somme rinvenute sul conto del ricorrente e i proventi dell'associazione e non ha risolto la doglianza che le somme erano lecite e pervenute dopo la cessazione dell'attività criminosa. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Trani.
Norme richiamate
richiamato nell'ordinanza come fondamento del sequestro funzionale alla confisca
richiama la disciplina del sequestro preventivo e della sua funzionalità rispetto alla confisca; la Corte richiede una motivazione adeguata sulla natura del sequestro e sul nesso tra bene e reato
indicata nell'atto come norma collegata al sequestro e alla confisca
secondo la Corte la norma impedisce, con riferimento al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), di qualificare la confisca come per equivalente quando sussiste prova della derivazione causale; in ogni caso la confisca diretta richiede prova del nesso di derivazione tra bene e reato
reato contestato (associazione per delinquere) indicato nella rubrica
la condotta associativa è stata ritenuta il titolo della pretesa confisca del profitto complessivo; tuttavia la Corte osserva che per questo reato non era ammissibile la confisca per equivalente generalizzata in solido senza il nesso causale individuale
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis c.p.p.
richiamati come norma procedurale che consente il trattamento in camera di consiglio senza parti
regolano le modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti
giurisprudenza delle Sezioni Unite (informazione provvisoria del 26/09/2024)
richiamata dall'ordinanza e dalla Corte nelle considerazioni sulla solidarietà passiva e sulla natura della confisca
le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca diretta richiede prova della derivazione causale; la confisca per equivalente è giustificata solo in mancanza di tale prova e la solidarietà passiva non può essere automaticamente applicata se manca adeguata motivazione e elementi probatori
Massime di principio
- Il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta richiede che il giudice accerti e motivi il nesso di derivazione causale tra le somme (o i beni) e il reato; in assenza di tale nesso non è corretta la confisca diretta e la misura cautelare va calibrata o esclusa
- L'estensione in solido del vincolo reale tra più indagati è ammissibile con riferimento alla confisca per equivalente (sanzionatoria) ma non può essere applicata automaticamente quando si è in presenza di una confisca diretta: occorre individualizzare la quota di profitto spettante a ciascun concorrente
- Non è sufficiente rinviare a futuri accertamenti per risolvere una questione preliminare e logica come la riferibilità delle somme al reato; il giudice delle misure deve confrontarsi con gli elementi prodotti dalla difesa e motivare adeguatamente la scelta cautelare
- Per la difesa: contestare tempestivamente la natura delle somme (provenienza lecita, tempistica, titolarità) e richiedere la specificazione del nesso causale e della quantificazione individuale del profitto. Per l'accusa: documentare la tracciabilità degli illeciti introiti sui conti e motivare la scelta tra confisca diretta e per equivalente
- In caso di concorso di persone, la confisca e il relativo sequestro devono essere proporzionati e, quando possibile, individualizzati sul singolo concorrente; l'applicazione del principio solidaristico richiede fondamento normativo e probatorio chiaro
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