Cassazione Civile, Ordinanza n. 00270/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha annullato il provvedimento di sospensione impugnato e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, che dovrà provvedere anche sulle spese del regolamento di competenza. I motivi residui sono stati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di un'opposizione allo stato passivo proposta da una società cessionaria di un credito, in qualità di procuratrice della società cessionaria originaria, avverso il fallimento della società debitrice. Il Tribunale di Ancona aveva sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. perché pendeva un diverso giudizio promosso dalla curatela fallimentare contro la cedente del credito e altri soggetti, giudizio nel quale sarebbero state dedotte l'abusiva concessione del credito e la validità dei contratti di finanziamento. La ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo: 1) assenza di motivazione del provvedimento di sospensione; 2) erronea affermazione che nel giudizio pregiudicante fosse stata chiesta la nullità dei contratti di finanziamento, poiché tale eccezione sarebbe stata sollevata solo tardivamente in sede di opposizione; 3) irrilevanza del fatto che il credito fosse stato ceduto in blocco ex L. n. 130/1999; 4) inammissibilità della compensazione tra il credito ceduto e il credito risarcitorio della curatela; 5) erronea ritenuta pregiudizialità della questione di nullità dei contratti di finanziamento. La Corte ha esaminato prioritariamente l'ultimo motivo e lo ha ritenuto fondato, rilevando che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una vera controversia sulla nullità o inesistenza del titolo in altro giudizio tra le stesse parti, mentre non ricorre quando la nullità sia solo allegata come difesa in quel giudizio e sia oggetto di accertamento incidentale.
Norme richiamate
La sospensione necessaria del processo opera solo quando tra due giudizi sussista una vera pregiudizialità tale da rendere necessario attendere un distinto accertamento sul titolo; non basta che la questione di nullità del titolo sia sollevata come mera difesa e oggetto di accertamento incidentale nel giudizio asseritamente pregiudicante.
Richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.
Richiamata solo quanto alla natura del credito ceduto in blocco; la Corte non sviluppa un principio decisorio su tale norma perché il motivo è assorbito.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi tale che la decisione sull'uno debba logicamente e giuridicamente precedere l'altro, con rischio di giudicati incompatibili.
- Non è legittima la sospensione ex art. 295 c.p.c. quando la questione pretesamente pregiudicante sulla validità o nullità del titolo è dedotta solo come eccezione o difesa e viene decisa incidentalmente nel relativo giudizio.
- Ai fini dell'art. 295 c.p.c. la mera pendenza di un altro processo in cui si discuta del medesimo rapporto non è sufficiente: occorre che in quel processo sia devoluto in via principale l'accertamento dell'inesistenza o nullità assoluta del titolo da cui deriva il diritto azionato.
- Quando è fondato uno specifico motivo che esclude il presupposto della sospensione necessaria, gli ulteriori motivi contro il provvedimento di sospensione restano assorbiti.
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