Cassazione Penale, Sentenza n. 20698/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze (G.U.P. n. 287/2007 irrevocabile e Tribunale n. 703/2014 irrevocabile) e determinato la pena complessiva in anni 10 di reclusione e euro 70.000 di multa. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 81 c.p.; art. 671 c.p.p.) sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha errato nella determinazione della pena: ha individuato come pena base quella della sentenza n. 703/2014 (anni 8 ed euro 50.000) e ha attribuito un aumento in continuazione di anni 2 ed euro 20.000 per il reato satellite (sentenza n. 287/2007) ritenuto sproporzionato rispetto alla gravità e alla durata del fatto contestato (commesso in due giorni), e omesso di motivare adeguatamente il criterio e il calcolo degli aumenti in continuazione.
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di Lucca per un nuovo esame. La decisione si basa sul principio che, in sede esecutiva, il giudice deve: individuare la pena base conforme all'art. 187 disp. att. c.p.p. (corrispondente alla pena inflitta dal giudice della cognizione per la violazione ritenuta più grave), applicare singoli aumenti per i reati satellite con specifica e autonoma valutazione, e motivare puntualmente ogni aumento (specialmente se significativo) nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Nel caso di specie la motivazione era carente e l'aumento per il reato satellite è risultato apodittico, imponendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamato come criterio-limitazione nel cumulo delle pene: il giudice dell'esecuzione deve rispettare i limiti impliciti ed espliciti previsti dall'art. 81 nel determinare la pena complessiva quando applica la continuazione.
Norma procedurale richiamata nella censura (vizio di motivazione e violazione di legge) quale riferimento alle regole che disciplinano il giudizio di impugnazione o opposizione in materia esecutiva; qui invocata dal ricorrente per contestare l'operato del giudice dell'esecuzione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, in sede esecutiva, la pena base deve corrispondere a quella concretamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato ritenuto più grave; su tale pena base si devono poi applicare aumenti per i reati satellite, ciascuno motivato e valutato singolarmente.
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (citata)
Giurisprudenza di riferimento sulla necessità che la pena base corrisponda a quella inflitta in cognizione per il reato più grave e sul corretto procedimento di determinazione della pena in sede esecutiva.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (citata)
Giurisprudenza di riferimento che sottolinea l'obbligo di motivazione puntuale degli aumenti di pena operati in continuazione e il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la pena base deve essere individuata conformemente all'art. 187 disp. att. c.p.p.: corrisponde alla pena effettivamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato ritenuto più grave.
- Ogni aumento di pena per i reati satellite va valutato singolarmente e motivato in modo puntuale: la motivazione deve spiegare il criterio e la misura dell'aumento, soprattutto se l'incremento risulta significativo rispetto alla pena base.
- Il principio di proporzionalità e di adeguatezza impone che gli aumenti in continuazione siano congrui rispetto alla gravità e alla durata dei singoli reati; aumenti apodittici o non giustificati possono determinare l'annullamento parziale del provvedimento.
- Se il giudice dell'esecuzione non fornisce la motivazione richiesta o non applica correttamente le regole di calcolo della continuazione, il rimedio è l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio per un nuovo esame.
- Nelle contestazioni sulla quantificazione della pena in continuazione, è utile richiamare sia le norme codicistiche pertinenti sia la giurisprudenza di legittimità che richiede motivazione puntuale e rispetto dei limiti di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →