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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20698/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze (G.U.P. n. 287/2007 irrevocabile e Tribunale n. 703/2014 irrevocabile) e determinato la pena complessiva in anni 10 di reclusione e euro 70.000 di multa. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 81 c.p.; art. 671 c.p.p.) sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha errato nella determinazione della pena: ha individuato come pena base quella della sentenza n. 703/2014 (anni 8 ed euro 50.000) e ha attribuito un aumento in continuazione di anni 2 ed euro 20.000 per il reato satellite (sentenza n. 287/2007) ritenuto sproporzionato rispetto alla gravità e alla durata del fatto contestato (commesso in due giorni), e omesso di motivare adeguatamente il criterio e il calcolo degli aumenti in continuazione.

La decisione

La corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di Lucca per un nuovo esame. La decisione si basa sul principio che, in sede esecutiva, il giudice deve: individuare la pena base conforme all'art. 187 disp. att. c.p.p. (corrispondente alla pena inflitta dal giudice della cognizione per la violazione ritenuta più grave), applicare singoli aumenti per i reati satellite con specifica e autonoma valutazione, e motivare puntualmente ogni aumento (specialmente se significativo) nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Nel caso di specie la motivazione era carente e l'aumento per il reato satellite è risultato apodittico, imponendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come criterio-limitazione nel cumulo delle pene: il giudice dell'esecuzione deve rispettare i limiti impliciti ed espliciti previsti dall'art. 81 nel determinare la pena complessiva quando applica la continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella censura (vizio di motivazione e violazione di legge) quale riferimento alle regole che disciplinano il giudizio di impugnazione o opposizione in materia esecutiva; qui invocata dal ricorrente per contestare l'operato del giudice dell'esecuzione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, in sede esecutiva, la pena base deve corrispondere a quella concretamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato ritenuto più grave; su tale pena base si devono poi applicare aumenti per i reati satellite, ciascuno motivato e valutato singolarmente.

  • Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (citata)

    Giurisprudenza di riferimento sulla necessità che la pena base corrisponda a quella inflitta in cognizione per il reato più grave e sul corretto procedimento di determinazione della pena in sede esecutiva.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (citata)

    Giurisprudenza di riferimento che sottolinea l'obbligo di motivazione puntuale degli aumenti di pena operati in continuazione e il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la pena base deve essere individuata conformemente all'art. 187 disp. att. c.p.p.: corrisponde alla pena effettivamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato ritenuto più grave.
  • Ogni aumento di pena per i reati satellite va valutato singolarmente e motivato in modo puntuale: la motivazione deve spiegare il criterio e la misura dell'aumento, soprattutto se l'incremento risulta significativo rispetto alla pena base.
  • Il principio di proporzionalità e di adeguatezza impone che gli aumenti in continuazione siano congrui rispetto alla gravità e alla durata dei singoli reati; aumenti apodittici o non giustificati possono determinare l'annullamento parziale del provvedimento.
  • Se il giudice dell'esecuzione non fornisce la motivazione richiesta o non applica correttamente le regole di calcolo della continuazione, il rimedio è l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio per un nuovo esame.
  • Nelle contestazioni sulla quantificazione della pena in continuazione, è utile richiamare sia le norme codicistiche pertinenti sia la giurisprudenza di legittimità che richiede motivazione puntuale e rispetto dei limiti di legge.

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