Cassazione Penale, Sentenza n. 07993/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne di primo grado: Campos Gioele deduceva errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e mancata considerazione delle prove a suo favore (contendendo un ruolo marginale e l'assenza di consapevolezza della truffa), censurava la motivazione sulla quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e l'omessa valutazione della richiesta di sanzioni sostitutive ex art. 20‑bis c.p.; Campos Campos Angelo denunciava discrasie tra dispositivo letto in udienza e motivazione (nullità), carenza e illogicità della motivazione sugli elementi oggettivi e soggettivi dell'estorsione, contestava l'attendibilità della persona offesa e invocava il principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Campos Gioele (perché le censure erano, in massima parte, ricostruzioni alternative dei fatti e per tardività della richiesta di sanzioni sostitutive), condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Ha invece rigettato il ricorso di Campos Campos Angelo (merito respinto), condannandolo al pagamento delle spese processuali. Entrambi gli imputati sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili come liquidato in dispositivo. In sintesi: via libera alle sentenze di merito; nessuna riforma favorevole ai ricorrenti.
Norme richiamate
Limita i motivi di censura in cassazione: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; valuta invece la correttezza giuridica, la manifesta illogicità e la completezza della motivazione.
Invocato dal ricorrente per presunta errata applicazione; la Corte ha ritenuto che le censure costituissero in realtà una diversa valutazione dei fatti, non sindacabile in cassazione.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri (pena congrua, gravità del reato, personalità) trattandosi di pena non di gran lunga superiore alla media edittale.
Norma sulle sanzioni sostitutive per pene brevi: la Corte ha osservato che la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive deve essere tempestiva nell'appello principale; presentarla tardivamente nei motivi nuovi è inammissibile.
art. 598-bis cod. proc. pen. (comma 1-bis) - D. Lgs. 19/03/2024 n. 31
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva"
La novella consente che il consenso alla pena sostitutiva sia espresso tardivamente entro il termine indicato, ma stabilisce che la richiesta concreta delle sanzioni sostitutive deve essere inserita nell'appello principale: il consenso successivo non supplisce a una richiesta tardiva.
Limita la cognizione del giudice d'appello ai punti della sentenza cui si riferiscono i motivi di appello; richiamato per spiegare l'ambito di ammissibilità delle richieste in appello.
"se il provvedimento da correggere è impugnato, e se l'impugnazione non è inammissibile, alla correzione provvede il giudice competente a conoscere dell'impugnazione."
Consente la rettifica di errori materiali anche in sede di giudizio d'appello quando il provvedimento è impugnato; utilizzata per giustificare la correzione delle discrasie nel dispositivo di primo grado.
Prevede la condanna alle spese processuali nei confronti del ricorrente soccombente; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 547, art. 546 comma 3, art. 181 cod. proc. pen.
Articoli richiamati dal ricorrente per censurare il dispositivo e la motivazione del giudice di primo grado: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze connesse alla presunta nullità/formalità, richiamando la possibilità di rettifica ai sensi dell'art.130.
Principio della prova al di là di ogni ragionevole dubbio: in cassazione la sua violazione è sindacabile solo se si traduce in manifesta illogicità decisiva della motivazione; la Corte non effettua una nuova valutazione delle prove.
Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena: la Corte ha rilevato che, per le pene applicate, il beneficio risultava compatibile solo per Gioele (pena più bassa) e non per Angelo (pena ben oltre la soglia prevista).
Prevede il consenso dell'imputato per la sostituzione della pena; richiamata in relazione alle modalità e tempi di espressione del consenso ai fini dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una violazione del diritto di difesa tali da invalidare il giudizio, considerata la possibilità di rettifica ed i limiti procedurali osservati.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Le richieste di sanzioni sostitutive (pena sostitutiva per pene brevi) devono essere formulate nell'appello principale; il consenso dell'imputato può essere espresso anche successivamente entro i termini previsti dalla novella normativa, ma non supplisce a una richiesta originariamente omessa.
- Gli errori materiali nel dispositivo possono essere corretti ai sensi dell'art. 130 c.p.p. anche in sede di appello quando il provvedimento è impugnato; ciò evita la nullità quando la discrepanza è riconducibile a lapsus calami.
- La motivazione sulla determinazione della pena è adeguata se dà conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; è richiesta una spiegazione più dettagliata solo se la pena è di molto superiore alla media edittale.
- Il principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria in modo decisivo; la Corte non valuta autonomamente le prove.
- Il ricorso inammissibile o non fondato comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento alla Cassa delle ammende.
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