Cassazione Penale, Ordinanza n. 18486/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto in abitazione è rimasta quindi ferma; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava l'inosservanza di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sostenendosi che il giudice di merito avrebbe errato nel non concederle. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione puntuale, priva di evidenti illogicità e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione puntuale, non illogica e coerente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche appartiene al merito e, in sede di legittimità, può essere censurato solo se la motivazione sia mancante, apparente o affetta da manifeste illogicità.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle attenuanti generiche, senza evidenziare vizi effettivi della motivazione, è manifestamente infondato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue automaticamente, salvo ipotesi diverse previste dalla legge.
Come è indicizzato
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