Cassazione Penale, Ordinanza n. 16594/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi e l'assenza di vizi riconducibili all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per un furto in abitazione consumato e per un tentato furto in abitazione aggravato. Ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità penale sul capo B; con il terzo ha lamentato la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che il controllo di legittimità sulla motivazione si limita a verificare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza poter rivalutare il merito o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dei reati per i quali è stata confermata la condanna; la decisione non entra nel merito degli elementi costitutivi, limitandosi al controllo sulla tenuta logica della motivazione della sentenza di merito.
Richiamato in relazione al tentato furto in abitazione contestato al capo B.
Richiamato come circostanza aggravante applicata al capo B.
Invocato dal ricorrente per ottenere la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ne ha escluso il riconoscimento senza ravvisare vizi di legittimità nella motivazione di merito.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Parametro del vizio di motivazione scrutinabile in cassazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del compendio probatorio, ma solo la verifica dell'esistenza di una motivazione logicamente coerente.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Richiamata per il principio secondo cui il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'apparato argomentativo, senza possibilità di riesame del merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, non potendo la Corte rivalutare le acquisizioni processuali o sostituire la propria lettura del fatto a quella del giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata sviluppa una motivazione non manifestamente illogica e non riconducibile ai vizi tipizzati dall'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p., i motivi che mirano in realtà a ottenere una diversa lettura del merito sono inammissibili.
- La mancata concessione di una circostanza attenuante può essere censurata in cassazione solo se la decisione di merito presenti un vero vizio di legittimità; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione della concreta entità del pregiudizio o dei fatti.
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