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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16667/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduceva violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.) perché il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la lunga detenzione precedente (dal 2021 a luglio 2024) e la documentazione attestante una breve assunzione a tempo determinato (circa 2 mesi), elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari derivante dalla contestazione del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'applicazione della disciplina speciale (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) secondo cui, in presenza di gravi indizi per il reato associativo di stampo mafioso, opera una doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia carceraria. Tale presunzione può essere superata solo mediante prova positiva di rescissione dei legami con l'organizzazione. Il Tribunale aveva esaminato la documentazione sulla breve occupazione dell'imputato e l'aveva ritenuta insufficiente a dimostrare un definitivo allontanamento dal contesto camorristico; la valutazione è stata ritenuta logicamente argomentata e pertanto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordinata la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestazione del reato di associazione di stampo mafioso che comporta l'applicazione della regola speciale sulla custodia cautelare (art. 275, comma 3, c.p.p.).

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria per i reati associativi di tipo mafioso; può essere superata solo con prova positiva della rescissione dei legami con l'organizzazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel caso è stato invocato per lamentare violazioni di norme processuali (art. 274 c.p.p.), ma la doglianza è risultata inammissibile perché verteva su valutazioni di merito/di fatto.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione delle norme che regolano l'istruttoria e la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente esaminato gli elementi prodotti.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario competente di copia del provvedimento che conferma la custodia cautelare: ordine eseguito dalla Corte.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la condanna al pagamento in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per escludere l'esenzione del ricorrente dalle spese nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando è contestato il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione relativa a favore della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.): per superarla non è sufficiente fornire elementi meramente formali o temporanei (es. breve assunzione), ma occorre prova positiva e concreta della rescissione dei legami con l’organizzazione.
  • Le valutazioni del giudice del merito (Tribunale del riesame) sulla idoneità degli elementi prodotti per dimostrare il distacco dall’organizzazione sono sindacabili dalla Cassazione solo nei limiti di legittimità; il semplice dissenso della difesa rispetto alla valutazione probatoria non rende il ricorso ammissibile.
  • La mera recente scarcerazione o il periodo di detenzione precedente non eliminano automaticamente l'esigenza cautelare connessa a reati di stampo mafioso; serve dimostrazione positiva e plausibile di cambiamento duraturo delle scelte di vita.
  • Documentazione che attesti un'occupazione di breve durata ha scarso valore probatorio, se non è accompagnata da elementi che dimostrino stabilità, radicamento sociale e l'effettivo distacco dall'ambiente criminoso (es. rapporti di lavoro stabili, testimonianze credibili, comportamenti ripetuti nel tempo).
  • In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari fondate su presunzioni legislative speciali, è strategico proporre prove concrete e strutturate (documenti, dichiarazioni di collaborazione, elementi esterni verificabili) che dimostrino la 'rescissione dei legami' e non limitarsi a deduzioni o a elementi episodici.

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