Cassazione Penale, Sentenza n. 31011/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva respinto il reclamo del D.A.P. avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva accolto il reclamo di Ettore Bosti contro il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di autorizzare colloqui con i familiari mediante videoconferenza (Skype o simili). Il Ministero contestava la legittimità di estendere ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis la possibilità di colloqui in video-collegamento, invocando la prevalente discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, l'assenza di applicabilità delle misure emergenziali (richiami al D.L. 19/5/2020 n.34 e suoi richiami) e i rischi di sicurezza e di intrusione informatica, nonché la diversa disciplina prevista per i ristretti in massima/media sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero. Ha confermato che il diritto ai colloqui con i familiari è costituzionalmente e convenzionalmente protetto e che i detenuti sottoposti all'art. 41-bis hanno comunque diritto a colloqui seppur con limitazioni previste dalla stessa norma. La Corte ha affermato che, qualora sia impossibile o estremamente difficile effettuare i colloqui in presenza (anche per ragioni connesse all'emergenza sanitaria), l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare colloqui in modalità remota mediante mezzi audiovisivi; le esenzioni o esclusioni devono essere motivate dalla necessità di prevenire contatti col gruppo criminale e non possono essere esercitate in modo meramente afflittivo. La Corte ha inoltre ritenuto tecnicamente idoneo lo strumento "Skype for business" validato dal Servizio telematico penitenziario e ha respinto l'argomento secondo cui la cessazione della fase emergenziale annullerebbe automaticamente la possibilità dei video-colloqui. Per tali ragioni il ricorso è infondato e rigettato; non è stata disposta condanna alle spese a carico della Parte pubblica.
Norme richiamate
Disciplina il regime detentivo differenziato e prevede limitazioni al numero e alle modalità dei colloqui; costituisce la norma speciale che giustifica restrizioni ma non elimina il diritto ai colloqui che può essere adeguato a modalità audiovisive se compatibili con esigenze di sicurezza.
"particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie"
Riconosce il valore dei colloqui familiari come strumento di tutela delle relazioni e finalità rieducativa, richiedendo che le limitazioni siano giustificate e previste dalla legge.
art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'Uomo)
"ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"
Fondamento convenzionale del diritto ai rapporti familiari che richiede misure proporzionate se limitative di tale diritto.
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29
Norma emergenziale che ha previsto la possibilità di svolgere colloqui anche mediante mezzi di comunicazione audiovisivi nel contesto della pandemia, applicabile anche ai detenuti ex art. 41-bis salvo esclusione motivata per ragioni di sicurezza.
D.L. 19/5/2020, n. 34 (art. 221, comma 10)
Richiamo normativo che il Ministero aveva invocato per sostenere la natura opzionale dei video-colloqui; la Corte ha comunque ritenuto applicabile la disciplina emergenziale ai detenuti 41-bis salvo necessità di esclusione motivata.
artt. 35-bis, 69 comma 6, Ord. pen. (menzionati nel ricorso)
Norme richiamate dal Ministero per dedurre violazione di legge: la sentenza tuttavia non ha ritenuto fondata la violazione invocata rispetto alla possibilità di autorizzare video-colloqui.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 61 comma 1 lett. a) e art. 73 comma 3)
Previsioni regolamentari che riconoscono il diritto ai colloqui anche in caso di misure disciplinari e sottolineano la funzione dei colloqui a fini rieducativi; utilizzate per il quadro interpretativo dei diritti dei detenuti.
Cass. Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020
"Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis"
Giurisprudenza di legittimità che ha già affermato la possibilità di video-colloqui per i 41-bis in situazioni eccezionali; principio adottato anche nella sentenza in esame.
Cass. Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019 (Gallucci)
Riferimento giurisprudenziale sul principio di proporzione e sulle condizioni di legittimità delle misure che incidono su diritti fondamentali, applicato al tema delle restrizioni ai colloqui.
Corte Costituzionale (sent. n. 97 del 2020 e n. 351 del 1996)
Richiamate per affermare che le limitazioni imposte ai detenuti devono essere effettivamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza e non avere natura meramente afflittiva.
Massime di principio
- Il diritto ai colloqui familiari è tutelato costituzionalmente e convenzionalmente anche per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, ma può essere regolato con restrizioni specifiche previste dalla legge.
- Le videochiamate o i colloqui in modalità audiovisiva possono essere autorizzati per i detenuti 41-bis quando i colloqui in presenza sono impossibili o estremamente difficili (es. emergenza sanitaria), salvo motivata esclusione per esigenze concrete di sicurezza.
- La competenza a definire le modalità operative spetta all'Amministrazione penitenziaria, ma la sua discrezionalità non è assoluta: l'esclusione dai video-colloqui deve essere giustificata in termini di necessità e proporzionalità rispetto all'obiettivo di prevenire contatti con il gruppo criminale.
- Le soluzioni tecnologiche validate dall'Amministrazione (es. Skype for Business validato dai servizi competenti) sono ritenute idonee a garantire sicurezza e regolarità, riducendo le obiezioni basate su presunti rischi informatici se adeguatamente gestite.
- La valutazione deve essere caso per caso: non è ammessa un'esclusione generalizzata e preventiva degli 41-bis dai video-colloqui; le misure limitative devono rispettare il principio di proporzione e ricercare alternative meno gravose ove possibili.
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