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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30995/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce (Sez. distaccata di Taranto) del 07/07/2021, con cui erano state in parte confermate condanne per reati di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990) e per tentata estorsione. I ricorrenti hanno censurato principalmente: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto all'apprezzamento delle conversazioni intercettate (c.d. "droga parlata"), sostenendo che le espressioni criptiche non dimostravano la cessione di droga; (ii) illegittima valutazione logica degli elementi probatori e inversione dell'onere della prova su alcuni termini criptici; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.) e difetto di adeguata motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato che: (1) i ricorsi proposti nell'interesse di Giulio Modeo e Pietro Perrucci sono inammissibili; ciò ha comportato la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. (2) I ricorsi di Mario Scialpi e Daniele Pesare sono fondati solo in parte: la Corte ha rilevato l'inesistenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo punto, rinviando per nuovo giudizio su tale aspetto ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce. Per il resto i ricorsi di Scialpi e Pesare sono stati dichiarati inammissibili e l'affermazione di responsabilità nei loro confronti è stata resa irrevocabile. In sintesi, la Cassazione ha confermato nella sostanza le valutazioni di merito sulle questioni probatorie relative alle intercettazioni (escludendo il travisamento della prova), ma ha ribaltato la motivazione procedurale relativa alle attenuanti generiche per due imputati, disponendo rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti; la Corte territoriale aveva applicato tale norma per le condotte di detenzione e cessione. La Cassazione non ha disatteso la qualificazione normativa delle condotte accertate, considerandone irrilevanti le censure generiche sulla interpretazione delle intercettazioni quando la motivazione di merito è logicamente coerente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai principi di valutazione della prova indiziaria; la Cassazione ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove (in particolare sulle intercettazioni) è limitato salvo il caso di travisamento della prova.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata dalle difese in relazione a doglianze di motivazione/travisamento; la Corte ha però ritenuto le censure manifestamente infondate ove la motivazione di merito sia coerente.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Cassazione ha rilevato l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti per due imputati e ha annullato la sentenza su questo punto disponendo rinvio per nuovo giudizio.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di deducibilità dei vizi in Cassazione: la Corte ha ricordato che il controllo riguarda la completezza e logicità della motivazione dei giudici di merito e non la riconsiderazione degli elementi di fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende per i ricorrenti nelle ipotesi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: applicata per Modeo e Perrucci (Euro 3.000).

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle intercettazioni è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito salvo che non emerga un travisamento palese e decisivo della prova.
  • La "droga parlata" può costituire base probatoria valida se la motivazione di merito offre una lettura logica, coerente e supportata dal contesto delle conversazioni intercettate.
  • Per ottenere l'annullamento per travisamento, la difesa deve indicare puntualmente elementi che dimostrino una difformità oggettiva tra il materiale probatorio acquisito e quanto riportato nella motivazione della sentenza.
  • La mancata o insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce vizio correggibile in Cassazione e può determinare l'annullamento parziale con rinvio.
  • Le censure generiche e richieste di diversa valutazione dei fatti (nuova lettura delle prove) non sono ammesse in Cassazione: è necessario dimostrare violazioni di legge o travisamento della prova.
  • L'inammissibilità del ricorso può avere conseguenze economiche (spese processuali e somme per la cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • In contestazioni basate su linguaggio criptico, il giudice di merito deve fornire puntuali riferimenti e motivazioni contestuali che giustifichino l'attribuzione di significato (ad es. che termini o espressioni si riferiscano a stupefacenti).

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