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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30991/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione del diritto di difesa per la mancata partecipazione del difensore all'udienza di appello e la nullità della sentenza per non aver considerato le conclusioni scritte depositate. In particolare si lamentava che il difensore, dopo aver richiesto la "trattazione orale", non si sarebbe presentato all'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con conseguente omissione di valutare le conclusioni scritte che avrebbero dovuto essere decisive per l'esito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza aspecifica e manifestamente infondata: in regime di disciplina emergenziale Covid la richiesta di "trattazione orale" è irretrattabile, per cui la mancata presenza del difensore non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa; l'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. si è svolta regolarmente e le conclusioni scritte, in ogni caso coincidenti con i motivi di appello, non sono state dimostrate come idonee a determinare una diversa decisione della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di associazione a delinquere: indicata per ricondurre i fatti oggetto del processo alle imputazioni originarie; non è oggetto di interpretazione estensiva nella decisione di cassazione, che si limita a richiamarla come riferimento dei capi d'imputazione.

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che sanziona l'invasione di edifici, richiamata in relazione ad alcune delle ipotesi di reato contestate all'imputato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Normativa emergenziale richiamata per spiegare l'irretrattabilità della richiesta di trattazione orale nel periodo Covid: consente forme alternative di trattazione (anche cartolare) con termini stringenti e impedisce che revoche o mancata presenza determinino dilazioni in contrasto con il principio costituzionale sulla ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.p.

    Disciplina l'udienza camerale; nel caso specifico la Corte sottolinea che in tale sede le parti sono sentite solo se compaiono, per cui l'assenza del difensore che aveva richiesto la trattazione orale non comporta automaticamente nullità.

  • art. 111, comma secondo, Cost.

    Principio costituzionale sulla ragionevole durata del processo, evocato per giustificare la necessità di rispettare i termini e le modalità di trattazione previsti dalla normativa emergenziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per spese e il pagamento a favore della cassa delle ammende quando il ricorso risulti manifestamente infondato o si rilevino profili di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità; applicata per irrogare la somma di euro 3.000.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile e altre pronunce richiamate)

    Principi giurisprudenziali richiamati: in stato di emergenza la richiesta di trattazione orale è irretrattabile e la mancata presenza non determina automaticamente pregiudizio, salvo che non emerga specifico inciso decisivo nelle conclusioni scritte non considerati.

Massime di principio

  • In regime di misure emergenziali (es. norme Covid) la richiesta di "trattazione orale" è considerata irretrattabile; il difensore che la richiede deve prestare attenzione alla partecipazione, perché la successiva mancata presenza non determina automaticamente la nullità del provvedimento.
  • L'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. comporta che le parti siano sentite solo se effettivamente compaiono; l'assenza del difensore non è sufficiente a dimostrare violazione del diritto di difesa se non si prova un concreto pregiudizio o una decisione che avrebbe potuto essere diversa.
  • Le conclusioni scritte presentate in udienza devono essere specificamente indicizzate e bisogna dimostrare in che modo esse avrebbero potuto determinare una diversa decisione: contenuti ripetitivi o coincidenti con i motivi di appello, senza mostrare la loro decisività, non bastano a rendere la decisione nulla.
  • I motivi di impugnazione vaghi o aspecifici sono suscettibili di inammissibilità: il ricorrente deve confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione impugnata e spiegare il nesso tra le omissioni denunciate e l'esito del giudizio.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto ma anche condanne al pagamento delle spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando emergano profili di colpa o manifesta infondatezza.

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