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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30993/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I quattro ricorrenti impugnano la sentenza d'appello di Bologna (10/11/2020) che aveva confermato in gran parte la sentenza di primo grado. Le censure riguardano: per tutti, la complessiva valutazione probatoria e il travisamento dei fatti (contestazione delle dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni, mancata considerazione di elementi favorevoli, doglianze che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio); per i capi A/C si contesta la sussistenza del concorso e del dolo e la corretta qualificazione del fatto (tra cui la configurabilità di rapina o rapina impropria e la dinamica della sottrazione); per il capo C motivi specifici sul riconoscimento e sull'attendibilità delle dichiarazioni; per il capo D (lesioni aggravate) si eccepisce difetto di querela e, alternativamente, si assume che la pena sarebbe stata estinta per prescrizione, tenuto conto della recidiva contestata. Alcuni ricorrenti contestano inoltre il diniego delle circostanze attenuanti e l'entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, nel loro complesso, i ricorsi di NANNINI, GERBASIO e PECORELLI e, per la maggior parte, anche quello di BOTTARI. Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BOTTARI Paolo limitatamente al reato di cui al capo D) (lesioni aggravate) perché estinto per prescrizione: ciò ha comportato l'eliminazione dell'aumento di pena in continuazione e la rideterminazione della pena finale di Bottari in 5 anni e 4 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Inoltre GERBASIO, NANNINI e PECORELLI sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e sanzionati con una pena pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per aver proposto ricorsi che la Corte ha ritenuto causa dell'inammissibilità per colpa.

Norme richiamate

  • decreto-legge 23 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale emergenziale richiamata per le forme di svolgimento del procedimento; la Corte dichiara di aver proceduto secondo tale disposizione

  • codice penale

    art. 624-bis; art. 626, comma 1, n. 5; art. 110; art. 116; art. 61, comma 1, n. 2; art. 99, comma 3

    Art. 624-bis/626: riqualificazione del fatto in rapina aggravata; art. 110 e 116: contestazioni sul concorso e sul concorso 'anomalo' rilevate e giudicate infondate; art. 61 n.2: aggravante ritenuta applicabile per la configurazione della lesione aggravata; art. 99 c.3: valutazione della recidiva ai fini del calcolo della pena e dei termini di prescrizione

  • codice di procedura penale

    art. 173, comma 1 (disp. att.); artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c); art. 616

    Art. 173 disp. att.: limiti formali dei motivi di cassazione (sintesi dei motivi come previsto); artt. 581 e 591 c.p.p.: richiesta della specificità dei motivi di ricorso contro la valutazione di merito (molti motivi sono stati ritenuti generici o mera riedizione di censure di fatto); art. 616: previsione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili o fatti con colpa

  • giurisprudenza costituzionale

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata a fondamento della possibilità di sanzionare i ricorrenti che con colpa determinano l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del merito: le critiche alla valutazione probatoria che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non documentano un travisamento decisivo dei fatti o violazioni di diritto.
  • La prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio limitato alla specifica fattispecie estinta; ciò comporta l'eliminazione delle conseguenze penali accessorie (es. aumento per continuazione) e la rideterminazione della pena residua.
  • I ricorsi devono essere specifici e conformi ai requisiti degli artt. 581 e 591 c.p.p.: censure generiche o riproposizioni di argomentazioni da merito sono tipicamente inammissibili.
  • Il riconoscimento operato dalle persone offese o da testimoni, se valutato attendibile e corroborato da altri elementi, può essere decisivo per responsabilità penale; il mancato riconoscimento di un testimone non annulla automaticamente un riconoscimento certo di un altro.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione richiede un calcolo puntuale dei termini e l'eventuale computo delle sospensioni (es. per legittimo impedimento); se la prescrizione è già maturata alla data della sentenza impugnata la statuizione va annullata senza rinvio.
  • La proposizione di ricorsi privi di fondamento o che violano i requisiti di ammissibilità può comportare responsabilità per spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.

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