Cassazione Penale, Sentenza n. 30992/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Piacenza per truffa e insolvenza fraudolenta in continuazione. Il ricorrente deduceva: a) violazione dell'art. 337 c.p.p. per asserita irritualità della querela; b) vizi di motivazione nella ricostruzione della responsabilità, con specifico riferimento alle dichiarazioni del teste Chiozza e alle dichiarazioni dell'imputato; c) errore nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p., ritenendo le doglianze meramente reiterative e costituenti censura di merito non consentita. Ha confermato che la Corte d'appello ha valutato correttamente: la ritualità della querela in base alla procura speciale notarile conferita al teste Chiozza; la responsabilità fondata sulle dichiarazioni del teste corroborate dalla documentazione sui transiti autostradali e dalle ammissioni parziali dell'imputato; il diniego delle attenuanti generiche per la gravità e la reiterazione dei fatti e per l'assenza di elementi sintomatici di meritevolezza. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata in via formale per indicare che il procedimento è stato svolto nelle modalità previste dalla normativa emergenziale; riferimento procedurale alle forme di svolgimento del processo
art. 337 cod. proc. pen.
La censura di irritualità della querela è stata rigettata: la Corte ha ritenuto la querela rituale avendo il teste Chiozza la qualifica di procuratore speciale attribuitagli con atto notarile
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Impostano il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancanza di tale specificità e la mera riproposizione di questioni di fatto giustificano l'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la sanzione in euro 3.000
Corte cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio per cui la proposizione di un ricorso che determina l'inammissibilità per colpa può giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. i punti di diritto e i travisamenti contestati; semplici alternative di lettura della prova sono inammissibili
- Le critiche alla valutazione della prova operate dai giudici di merito sono, di regola, doglianze di fatto non idonee a fondare la cassazione, salvo documentato e decisivo travisamento degli elementi probatori
- Per eccepire l'irritualità di una querela occorre fornire elementi concreti che smentiscano la regolarità formale (es. assenza di procura); la presenza di una procura notarile è elemento decisivo di ritualità
- Dichiarazioni testimoniali corroborate da documentazione oggettiva (es. rilevazioni di transito autostradale) e da ammissioni parziali dell'imputato possono legittimare la condanna
- Se il ricorso è manifestamente infondato o reiterativo si rischia non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria: valutare preliminarmente l'adeguatezza e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazione
- In impugnazioni penali è strategico concentrarsi su questioni di diritto e segnalare con precisione, con riferimenti documentali, eventuali travisamenti o omissioni nella motivazione dei giudici di merito
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