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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34710/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il 7 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa in relazione a un fatto del 15 marzo 2026 contestato come tentato omicidio. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto e sul dolo di omicidio: ha contestato che fosse dimostrata l’inflizione di più coltellate, ha sostenuto che la colluttazione concitata non dimostrasse una volontà univoca di uccidere e ha dedotto che la ferita, pur profonda, non penetrava in cavità, che la vittima non era stata in concreto in pericolo di vita e che la condotta non fosse quindi idonea a cagionare la morte. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle esigenze cautelari e la conferma della custodia in carcere, assumendo che non fossero state adeguatamente considerate l’incensuratezza, l’assenza di carichi pendenti e la giovane età, né la possibilità di applicare misure meno restrittive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Sul primo motivo ha ritenuto corretta, nella valutazione cautelare, la ricostruzione del dolo del tentato omicidio attraverso le concrete modalità dell’azione e le condizioni prevedibili ex ante: arma utilizzata, zona attinta, profondità della ferita, pluralità delle ferite e prosecuzione dell’aggressione, anche mentre la vittima fuggiva. La pluralità delle ferite risultava dal referto medico; la censura non dimostrava un travisamento per invenzione. La concitazione della colluttazione non smentiva la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato l’inseguimento e la prosecuzione dell’aggressione. La mancata verificazione di un pericolo concreto per la vita della vittima era irrilevante per l’idoneità dell’azione, da valutare ex ante e non in base all’esito effettivamente raggiunto; le dichiarazioni mediche sulla ferita non avevano, nei limiti del giudizio cautelare, sufficiente evidenza per dimostrare il dedotto travisamento. Sul secondo motivo, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione del Tribunale circa la gravità della condotta, l’uso di mezzi micidiali, il fatto che l’indagato si fosse recato armato nel locale e la conseguente inadeguatezza di misure meno afflittive. Incensuratezza e assenza di carichi pendenti non erano elementi decisivi, perché non escludono automaticamente la pericolosità. La censura relativa alla giovane età è stata dichiarata inammissibile: la minore maturità rileva per la rimproverabilità, non per la valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.; nel caso concreto, la giovane età è stata inoltre ritenuta compatibile con il giudizio di inaffidabilità e con il rischio di inosservanza delle prescrizioni. La Corte ha disposto che, in caso di diffusione, siano omessi i dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    nel reato tentato l’accertamento del requisito dell’idoneità dell’azione consiste nella verifica della capacità della stessa di «causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali»

    L’idoneità dell’azione tentata va valutata in rapporto alla sua capacità di produrre il risultato voluto senza il concorso di fattori eventuali, e non in base al fatto che l’evento sia stato concretamente raggiunto.

  • art. 575 c.p.

    Nella qualificazione giuridica del fatto, ed, in particolare, nella valutazione del dolo del tentato omicidio, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ricava la direzione teleologica della volontà dell'agente dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso

    Il dolo di omicidio tentato può essere desunto, in assenza di ammissioni, dalle modalità concrete dell’azione e dalla situazione prevedibile ex ante; nel caso esaminato la valutazione cautelare ha considerato arma, zona colpita, ferite e prosecuzione dell’aggressione.

  • art. 274 c.p.p.

    la maggiore o minore rimproverabilità della condotta che deriva dall’essere stato commesso il reato in un’età in cui è possibile riconoscere al reo una “non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile” [...] non trova posto nel giudizio sulle esigenze cautelari, trattandosi di parametro che alla pericolosità del ricorrente ex art. 274 cod. proc. pen.

    La minore maturità eventualmente connessa alla giovane età attiene alla rimproverabilità della condotta e non costituisce, in quanto tale, parametro delle esigenze cautelari; la giovane età può invece essere considerata nel concreto giudizio di affidabilità e di rischio di inosservanza delle prescrizioni.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto disposto dalla norma.

Massime di principio

  • In assenza di ammissioni, il dolo del tentato omicidio può essere desunto dalle modalità concrete dell’azione e dalla situazione che si presentava all’agente ex ante, considerando le condizioni umanamente prevedibili del caso.
  • Nel tentativo, l’idoneità dell’azione si valuta ex ante verificando se essa fosse capace di causare il risultato intenzionale senza il concorso di fattori eventuali; la mancata esposizione della vittima a un concreto pericolo di vita e gli effetti effettivamente prodotti non sono di per sé decisivi.
  • La pluralità delle ferite può essere ritenuta sulla base delle risultanze del referto medico; in sede cautelare una censura di travisamento per invenzione deve confrontarsi con gli elementi documentali che sostengono la ricostruzione del giudice.
  • Nel giudizio sulle esigenze cautelari, l’incensuratezza e l’assenza di carichi pendenti non escludono automaticamente la pericolosità e non sono necessariamente decisive rispetto agli elementi concreti della condotta.
  • La minore maturità eventualmente correlata alla giovane età attiene alla rimproverabilità e non al giudizio sulle esigenze cautelari; la giovane età può, nel concreto, essere valutata anche in rapporto all’affidabilità dell’indagato e al rischio di inosservanza delle prescrizioni.

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