Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 13/01/2022. Vito Marceca ha dedotto: 1) vizio di legge sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), sostenendo che la guida fosse al più imprudente e non volontariamente idonea a porre in pericolo l'incolumità degli agenti; 2) mancata prova del dolo nelle lesioni contestate, proponendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 590 c.p.; 3) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. Alessandro Abbate ha dedotto: 1) errata qualificazione come furto aggravato (argomentando che i fatti riguardavano un box o garage e non l'abitazione) e quindi mancata applicazione di una fattispecie meno grave; 2) mancata valutazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4) c.p. (pregiudizio lievissimo e restituzione delle cose); 3) errori nella quantificazione della pena e nella valutazione delle attenuanti/gli aumenti per continuazione e riduzioni per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Marceca la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, rilevando che la fuga con condotta di guida altamente pericolosa e il proseguire nonostante l'"alt" integravano la volontà contraria alla legge e l'idoneità a porre in pericolo gli agenti; analogamente è stata ritenuta affetta da motivazione congrua la ricostruzione del dolo nelle lesioni e la determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche. Per Abbate la Cassazione ha confermato che l'introduzione in garage/box integra il furto aggravato ex art. 624-bis cod. pen. (pertinenza dell'abitazione), ha escluso la prova del pregiudizio lievissimo e quindi l'attenuante invocata, e ha giudicato corretta la metodologia di determinazione della pena (pena base, riduzione per attenuanti generiche applicata dalla Corte d'appello, aumento per continuazione, riduzione per il rito). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta e alla possibilità di discussione orale; la Corte ha applicato tale disciplina procedurale nella valutazione del ricorso.
art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte d'appello ha ritenuto che la condotta di fuga automobilistica non obbediente all'ordine dell'autorità, con modalità di guida altamente pericolosa e idonee a investire un agente, costituisca resistenza a pubblico ufficiale; la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione di fatto.
Il ricorrente aveva chiesto la riqualificazione delle lesioni in una fattispecie diversa; la Corte d'appello, e la Cassazione in sede di inammissibilità, hanno ritenuto che i dati probatori dimostrassero il dolo e non la mera colpa, escludendo la riqualificazione invocata.
art. 624-bis c.p. (furto in abitazione o in pertinenti dell'abitazione)
La Corte ha interpretato garage/box come pertinenza dell'abitazione quando non accessibile senza consenso del titolare e destinata ad atti della vita privata: l'introduzione in tali luoghi integra il furto aggravato previsto dall'art. 624-bis.
art. 62, primo comma, n. 4) c.p. (attenuante del 'pregiudizio lievissimo')
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'attenuante richiede un danno economicamente quasi irrilevante; la mera restituzione non basta se non dimostrato il valore economico trascurabile dell'oggetto.
artt. 99, 132, 133 c.p. (determinazione della pena e attenuanti)
La Corte ha ritenuto regolare la motivazione sulla determinazione della pena: il giudice può indicare gli elementi ritenuti decisivi per negare attenuanti generiche senza dover esaminare esaustivamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; la sequenza di calcolo della pena adottata dalla Corte d'appello è stata ritenuta congrua.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di motivazione dei ricorsi in cassazione rispetto ai motivi ammessi: le doglianze che sono mera reiterazione di quanto già dedotto in sede di merito e non specificamente criticato sono inammissibili.
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono svolgere una critica specifica e motivata della decisione impugnata; la mera reiterazione di argomentazioni già rigettate in sede di merito è generalmente inammissibile.
- La qualificazione della condotta di fuga come resistenza a pubblico ufficiale dipende non solo dall'ostacolo al controllo, ma anche dall'idoneità e dalla volontà di porre in pericolo l'incolumità degli agenti: una guida che prosegue nonostante l'"alt" e che provoca investimento può integrare il reato.
- Le lesioni vengono valutate in base agli elementi probatori circa il dolo o la colpa; se la Corte di merito trova il dolo in modo logicamente motivato, la Cassazione tende a non riformare la qualificazione in sede di ammissibilità.
- L'introduzione in garage o box può configurare il furto aggravato ai sensi dell'art. 624-bis quando tali luoghi siano pertinenze dell'abitazione, non accessibili senza consenso e destinati ad atti della vita privata.
- L'attenuante del 'pregiudizio lievissimo' richiede prova del valore economico quasi irrilevante del danno; la sola restituzione del bene non è automaticamente sufficiente senza precisazioni sul valore.
- Per la determinazione della pena il giudice può indicare gli elementi ritenuti decisivi per il diniego delle attenuanti generiche; non è necessaria l'elencazione esaustiva di tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di specificità, può essere disposta la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
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