Cassazione Penale, Sentenza n. 17035/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e per diffamazione (art. 595 c.p.). 1) Contesta la configurabilità dell'art. 393 sostenendo che non vi fosse possibilità per l'imputato di agire in giudizio (era solo chiamato a difendersi) e che la persona offesa, costituitasi parte civile, fosse portatrice di un interesse economico che ne compromette la credibilità; deduce inoltre che le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte, al più, all'art. 612 c.p. (atti persecutori). 2) Avversa la ritenuta diffamazione, sostenendo che le espressioni usate fossero un paragone critico della condotta professionale e non l'attribuzione di qualità personali negative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i giudici di merito hanno correttamente accertato che l'imputato poteva ricorrere ad alternative giurisdizionali (azione di accertamento negativo, opposizione a procedimento monitorio, esposto al Consiglio dell'Ordine) e che le condotte minacciose, appostamenti e l'ostruzione della vettura della persona offesa erano finalizzate a neutralizzare le pretese creditorie, configurando l'art. 393 c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e asseverativo: le espressioni "strozzino" e "cravattaio" sono state ritenute offensive e oltre i limiti della critica consentita, integrando il reato di diffamazione. Conseguentemente il rigetto mantiene la condanna di merito (pena di 9 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, e risarcimento) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La fattispecie richiede che l'agente si sostituisca agli strumenti di tutela pubblica e agisca in autotutela per una pretesa che ritiene legittima; è irrilevante che il diritto non esista realmente purché fosse suscettibile di contestazione giudiziale e l'autore fosse in grado di adire le vie giudiziarie.
La diffamazione si configura quando l'offesa, anche comunicata a più persone, lede la reputazione altrui; la difesa della critica è ammessa solo se espressa con continenza e strettamente funzionale alla disapprovazione, senza trasformarsi in gratuita aggressione.
Citato come possibile alternativa dalla difesa (atti persecutori), ma i giudici di merito hanno ritenuto che le condotte fossero finalizzate alla neutralizzazione delle pretese creditorie ricadendo in art. 393; l'art. 612 non è stato ritenuto più adeguato ai fatti.
art. 24 Cost.
Ricordato per ricordare il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale e che il diritto di difesa comprende sia l'azione giudiziale sia la possibilità di difendersi in giudizio; ciò implica che esistono rimedi giurisdizionali alternativi alla autotutela privata.
art. 29, comma 4, Codice deontologico forense
Indicata come via alternativa percorribile dall'imputato per contestare i compensi o il comportamento dell'avvocato mediante procedimento disciplinare/ordinistico anziché ricorrere ad iniziative private.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Richiamato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; disciplina procedurale sopravvenuta in materia di comunicazioni scritte.
Massime di principio
- La sostituzione della tutela pubblica con l'autotutela privata configura art. 393 c.p.: se si contestano pretese creditorie, meglio attivare vie giudiziarie o disciplinari anziché minacciare o intimidire.
- Espressioni offensive rivolte a terzi (anche se riferite a condotte professionali) possono integrare il reato di diffamazione se travalicano la continenza della critica; il contesto e la specificità dell'argomentazione sono determinanti per la valutazione.
- La valutazione della credibilità di persona offesa e testi è prerogativa del giudice di merito: la Cassazione non annulla se il moto si limita a censure generiche e prive di specifici elementi di illogicità o contraddizione.
- Esistono rimedi alternativi efficaci (azione giudiziale, opposizione al monitorio, esposto al Consiglio dell'Ordine) che l'ordinamento richiede di esperire prima di ricorrere ad azioni intimidatorie o offensive.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e motivati: censure generiche o asseverative sono inammissibili o infondate.
- La decisione conferma che la condanna comporta anche responsabilità economica: il rigetto del ricorso in Cassazione comporta condanna al pagamento delle spese e rimborso delle spese della parte civile.
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