Cassazione Penale, Ordinanza n. 38721/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per un reato tributario e l'assoluzione per altro reato tributario. I motivi di ricorso erano tre: (1) dedotta nullità per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'offesa fosse minima e che non ricorresse l'abitualità, anche alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite sulla necessità di almeno due illeciti della stessa indole; (2) dedotta nullità per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con motivazione ritenuta apparente e fondata illegittimamente sui precedenti penali e sul silenzio dell'imputato; (3) dedotta nullità per difetto di motivazione sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., lamentando che la pena fosse stata confermata sopra il minimo edittale senza adeguata giustificazione e sulla sola base dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: il diniego della particolare tenuità era sorretto da motivazione congrua, sia per la gravità del reato sia per la presenza di plurime condanne per reati della stessa indole, integranti il requisito dell'abitualità; il diniego delle attenuanti generiche era legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi di valutazione e dai precedenti penali; la determinazione della pena era adeguatamente motivata mediante richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ai precedenti e al giudizio di gravità del fatto. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello e poi non sindacata nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso
capo per il quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste; non oggetto di specifica censura nel ricorso esaminato
la particolare tenuità del fatto è preclusa quando il comportamento non è non abituale; l'abitualità può desumersi da plurime condanne per reati della stessa indole e la motivazione sul diniego è censurabile solo se manifestamente illogica o apparente
art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p.
parametri di ricorso invocati per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione
le attenuanti generiche possono essere negate se il giudice evidenzia assenza di elementi positivi, mancata resipiscenza e precedenti penali, senza obbligo di confutare uno per uno tutti i dati dedotti
la quantificazione della pena è adeguatamente motivata con il richiamo ai criteri legali, ai precedenti e al giudizio di gravità; una motivazione analitica è necessaria solo per pene molto lontane dal minimo edittale
"agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dai motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni"
criterio per individuare i reati della stessa indole ai fini dell'abitualità ostativa all'art. 131-bis c.p.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato per la facoltà di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per valutare la sussistenza o meno della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice accerti un comportamento abituale desumibile da plurime condanne per reati della stessa indole diversi da quello oggetto del processo.
- Ai fini dell'abitualità ostativa all'art. 131-bis c.p., i reati della stessa indole si identificano secondo il criterio dell'art. 101 c.p., valorizzando la comunanza dei caratteri fondamentali desunta dalle modalità di esecuzione, dai moventi o dalle circostanze concrete, anche a prescindere dall'identità del bene giuridico protetto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica ragioni non illogiche, quali l'assenza di elementi positivi di valutazione, la mancata emersione di segnali di resipiscenza e i precedenti penali dell'imputato; non è necessario esaminare in modo analitico ogni deduzione difensiva.
- La mancata collaborazione o il silenzio dell'imputato non possono essere sanzionati in sé, ma possono rilevare come assenza di elementi positivi idonei a sostenere un giudizio favorevole sulla personalità e sul trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando la sanzione si collochi in prossimità del minimo edittale e il giudice richiami i criteri dell'art. 133 c.p., i precedenti e la gravità del fatto; una motivazione dettagliata è necessaria solo se la pena si discosti sensibilmente dalla misura media edittale.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla quantificazione della pena quando questa sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
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