Ordinanza n. 175/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell’ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comportamento omissivo dell'ASP rispetto alla presa in carico, diretta o indiretta, del minore per terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA
Esito
La controversia
I genitori hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore alla presa in carico da parte dell'ASP per la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, invocando la legge n. 134/2015, nonché il risarcimento del danno derivante dalla necessità di sostenere privatamente i costi di una terapia ritenuta dovuta. Dal testo non risultano articolati ulteriori specifici motivi di illegittimità dell'azione amministrativa. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico sull'inerenza della terapia alle condizioni cliniche del minore, sulla sua appropriatezza rispetto alle evidenze scientifiche, sul confronto con le terapie prescritte e praticate dall'ASP, nonché sulla durata e sul numero di ore settimanali del trattamento.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accertamento né quella risarcitoria e ha riservato al definitivo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, nominando uno specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile. Il CTU dovrà accertare le condizioni cliniche del minore, esaminare le evidenze scientifiche e l'appropriatezza della terapia ABA anche in raffronto alle terapie praticate dall'ASP, verificarne l'inerenza alle condizioni cliniche tenendo conto delle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità sull'autismo e determinare durata, decorrenza, cessazione e ore settimanali del trattamento, indicando anche quando sarà necessaria una rivalutazione. Sono stati disciplinati il giuramento, l'avvio delle operazioni peritali, l'anticipo di euro 500 a carico dei ricorrenti, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 16 settembre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Richiamato nel quadro degli strumenti di verificazione e consulenza tecnica nel processo amministrativo.
Disciplina il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio, il giuramento e i termini delle operazioni peritali.
Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio.
Indicata dai ricorrenti quale base normativa del diritto alla presa in carico e alle terapie per il minore con patologia dello spettro autistico; il TAR non ne ha ancora definito l'applicazione sostanziale.
Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità in materia di autismo
Parametro tecnico-scientifico che il CTU dovrà considerare nella valutazione dell'appropriatezza e dell'inerenza della terapia richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda di erogazione o presa in carico sanitaria dipende dall'accertamento dell'appropriatezza della terapia, della sua inerenza alle condizioni cliniche dell'assistito e della relativa durata e intensità, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio prima di definire il giudizio.
- Nelle controversie sull'erogazione di trattamenti sanitari riabilitativi, l'accertamento tecnico può comprendere sia la valutazione delle evidenze scientifiche e dell'appropriatezza della terapia richiesta, sia il raffronto con i trattamenti alternativi prescritti o praticati dall'amministrazione sanitaria.
- La consulenza tecnica d'ufficio in materia sanitaria deve individuare, ove necessario, non soltanto l'utilità del trattamento, ma anche il periodo di spettanza, il numero di ore settimanali e il momento in cui debba essere effettuata una rivalutazione clinica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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