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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32701/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di ristrutturazione di un immobile di proprietà di due committenti. Dopo l’esecuzione dei lavori e la sottoscrizione di una scrittura privata del 29 dicembre 2011 per regolare il saldo, l’impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per euro 11.500 quale residuo corrispettivo. I committenti proponevano opposizione eccependo, tra l’altro, l’esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto, la quale devolveva agli arbitri le controversie sulle clausole contrattuali e sull’esecuzione delle opere; in via subordinata chiedevano il risarcimento dei danni e la restituzione di quanto corrisposto per opere non eseguite o non eseguite a regola d’arte, lamentando infiltrazioni verificatesi dopo un temporale. In appello deducevano l’erronea interpretazione della scrittura privata come non novativa, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla riconvenzionale e la nullità per mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. In cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362 c.c. e 808-quater c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso che la domanda monitoria rientrasse nella clausola arbitrale, nonostante la scrittura privata non fosse novativa e la pretesa di pagamento derivasse dal contratto di appalto; 2) violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 101 c.p.c. per asserita decisione "a sorpresa" sulla competenza arbitrale della riconvenzionale senza previo contraddittorio; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancata pronuncia nel merito e mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Il primo motivo è stato accolto perché, essendo la scrittura privata meramente modificativa e non novativa, continuavano ad applicarsi le pattuizioni del contratto di appalto, inclusa la clausola compromissoria, che va interpretata estensivamente ai sensi dell’art. 808-quater c.p.c. e della giurisprudenza richiamata, con conseguente attrazione alla competenza arbitrale anche della pretesa di saldo derivante dal rapporto contrattuale. Il secondo motivo è stato respinto perché la questione della competenza arbitrale sulla riconvenzionale era già emersa nel giudizio di merito e non costituiva questione nuova trattata a sorpresa. Il terzo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, respinto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la competenza del collegio arbitrale sulla domanda monitoria proposta dall’impresa appaltatrice. Ha inoltre affermato che la declaratoria di incompetenza del giudice statale in favore degli arbitri comporta anche la revoca/invalidità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, senza necessità di una ulteriore iniziativa davanti al giudice dell’opposizione. La causa dovrà essere riassunta davanti al collegio arbitrale solo per la domanda dell’impresa, mentre il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo risulta definito. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico per interpretare la clausola compromissoria in senso conforme alla comune intenzione delle parti e, in caso di dubbio, in senso estensivo rispetto alle controversie derivanti dal contratto.

  • art. 808-quater c.p.c.

    La convenzione di arbitrato, nel dubbio, si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nella censura di omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa doglianza perché la questione della competenza arbitrale sulla riconvenzionale non era stata validamente devoluta nei termini prospettati.

  • art. 183 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata concessione dei termini istruttori è stata assorbita dal rigetto del motivo sull’omessa pronuncia.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per censurare una decisione a sorpresa; la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio perché la questione della competenza arbitrale era già emersa nel giudizio di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’efficacia del giudicato; il motivo è stato assorbito.

  • art. 50 c.p.c.

    Applicato in via di translatio iudicii per conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice incompetente, una volta dichiarata la competenza arbitrale.

  • art. 819-ter c.p.c.

    Richiamato tramite la giurisprudenza costituzionale per affermare l’equiparazione, ai fini della translatio iudicii, tra giudice statale e arbitro.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria che devolva agli arbitri le controversie relative alle clausole contrattuali o all’esecuzione delle opere va interpretata, in difetto di espressa volontà contraria, in senso ampio: vi rientrano tutte le controversie che abbiano causa nel contratto cui la clausola accede, compresa la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo.
  • Se una successiva scrittura privata non ha natura novativa ma solo modificativa del contenuto economico o delle scadenze dell’obbligazione, restano ferme le pattuizioni del contratto originario, inclusa la clausola compromissoria.
  • La declaratoria di incompetenza del giudice statale in favore degli arbitri, resa anche dalla Corte di cassazione, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente, senza necessità di un ulteriore giudizio dinanzi al giudice dell’opposizione, in applicazione del principio di economia processuale e della translatio iudicii.
  • Non sussiste violazione del contraddittorio quando la questione della competenza arbitrale sia già stata introdotta e discussa nei precedenti gradi di giudizio; la censura di decisione "a sorpresa" richiede che la questione sia effettivamente nuova e non trattata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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