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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8358/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 29/04/2020 che aveva riformato la sentenza di primo grado prosciogliendo l'imputato perché il reato era dichiarato estinto per prescrizione (violazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. n.159/2011: omissione della presentazione alla Stazione dei Carabinieri in date indicate). Il ricorrente, tramite il difensore, ha dedotto un unico motivo di nullità processuale per violazione dell'art. 127, commi 1 e 5, c.p.p., lamentando l'omessa notificazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza e quindi il difetto di contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse riconosciuto l'estinzione del reato per prescrizione e che il ricorso si limitasse a denunciare la nullità per difetto di contraddittorio senza dedurre elementi che rendessero evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), la Corte ha affermato che la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta quando l'applicabilità della causa estintiva risulti pacifica dagli atti. In mancanza di elementi che rendano manifesta l'innocenza, non vi era interesse al ricorso e quindi inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.159 del 2011

    Norma che sanziona la violazione degli obblighi imposti ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione (omessa presentazione alla Stazione dei Carabinieri). Nel caso di specie il fatto contestato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

  • Codice di procedura penale

    Prevedono le regole sulla comunicazione delle udienze e sul diritto al contraddittorio; la loro violazione può comportare nullità degli atti per mancata partecipazione della difesa, ma tale nullità non sempre giustifica la regressione del processo se la causa estintiva del reato risulta pacificamente applicabile dagli atti.

  • Codice di procedura penale

    Disposizione che impone la declaratoria immediata delle cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo; interpretata dalla giurisprudenza come norma che impone di dare prevalenza alla causa estintiva rispetto alla nullità assoluta, salvo il caso in cui per applicare la causa estintiva siano necessari accertamenti di merito riservati al giudice di merito.

  • Codice di procedura penale

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; impiegato nel caso per la determinazione dell'importo di euro 3.000.

  • Cassazione, Sezioni Unite

    Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli); Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti); Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 (Conti)

    Principio consolidato che, quando coesistano una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, la causa estintiva prevale e impedisce l'annullamento della decisione impugnata se l'applicabilità della causa estintiva risulta evidente dagli atti. L'unica eccezione è quando per applicare la causa estintiva siano necessari specifici accertamenti di merito; inoltre, se emerge 'ictu oculi' l'innocenza dell'imputato, va adottata la formula di proscioglimento nel merito.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di cassazione tende a dichiarare inammissibile il ricorso che si limiti a denunciare nullità processuali, salvo che dal ricorso emerga chiaramente l'innocenza dell'imputato o che l'applicazione della causa estintiva richieda accertamenti di merito.
  • La nullità per violazione del contraddittorio è rilevante e può portare all'annullamento solo se incide concretamente sul risultato del giudizio o rende necessario un nuovo esame di merito per applicare la causa estintiva; altrimenti prevale il principio di immediatezza della causa di non punibilità.
  • Per impugnare con successo una decisione che ha prosciolto per prescrizione invocando la nullità del procedimento, il ricorrente deve dimostrare che la nullità ha concretamente impedito l'accertamento di circostanze che escludono la responsabilità (ad esempio prova evidente dell'innocenza) o che l'applicazione della causa estintiva non sia pacifica dagli atti.
  • I difensori devono porre attenzione a dedurre e documentare nel ricorso elementi di fatto che rendano effettivamente utile la rinnovazione del giudizio (ad es. prova dell'innocenza o questioni che richiedono necessariamente il sindacato di merito), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.
  • La Corte può condannare l'istante al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; ciò rappresenta un deterrente a impugnazioni aprioristicamente strumentali.

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