Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia trae origine da un lungo conflitto tra due operatori birrari sul segno "Budweiser" e sulle denominazioni geografiche ad esso collegate. Una società statunitense aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità della frazione italiana di tre marchi internazionali registrati dall'ente ceco, sostenendo di avere un preuso risalente sul marchio di fatto "Budweiser", poi registrato in Italia. L'ente ceco, a sua volta, aveva resistito contestando la validità del segno dell'attrice per pretesa decettività, chiedendo anche tutela del proprio segno come indicazione geografica e proponendo ulteriori domande di concorrenza sleale e inadempimento contrattuale. Dopo una prima sentenza di cassazione che aveva riaperto il tema della decettività del segno e del rapporto tra marchio e indicazione geografica, la controversia è proseguita fino alla sentenza poi impugnata con revocazione. Con il ricorso per revocazione la società ricorrente ha dedotto tre errori di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., lamentando che la precedente decisione di legittimità avesse travisato il contenuto dei giudicati e dei precedenti provvedimenti: in particolare, avrebbe ignorato che la sentenza del 2018 avesse già riconosciuto la piena espansione del diritto di preuso dopo la perdita di valenza geografica del termine, avrebbe male individuato il pubblico di riferimento come consumatore ceco anziché italiano, e avrebbe erroneamente negato la violazione del giudicato interno ed esterno sulla non decettività del marchio e sulla valenza geografica del segno. La controricorrente ha resistito sostenendo che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito del significato dei precedenti giudicati e della permanenza della capacità ingannatoria del segno.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi di revocazione, esaminati congiuntamente, perché le doglianze non denunciavano un vero errore di percezione o una svista materiale, ma contestavano l'interpretazione e la valutazione giuridica e sistematica dei precedenti giudicati e delle sentenze richiamate. La Corte ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio richiede un contrasto immediato e oggettivo tra sentenza e atti, su un fatto non controverso, mentre nel caso concreto le questioni sulla portata del giudicato, sul rapporto tra marchio e indicazione geografica protetta e sulla perdurante decettività del segno erano state tutte oggetto di dibattito tra le parti e di specifica pronuncia. È stato inoltre precisato che l'erronea affermazione o negazione dell'esistenza di un giudicato integra un errore di diritto, non di fatto, e non è deducibile con revocazione della sentenza della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, mentre è stata respinta la domanda della controricorrente di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto richiede una svista materiale o percettiva, immediatamente riscontrabile dagli atti, su un fatto non controverso e decisivo; non può essere usata per contestare valutazioni o interpretazioni del contenuto dei provvedimenti.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'art. 395 n. 4 c.p.c.; resta esclusa la revocazione per contrarietà a precedente giudicato come motivo autonomo di errore di fatto.
La mera insistenza su una propria lettura dei precedenti giudicati, se sorretta da argomentazioni non manifestamente pretestuose, non basta per configurare lite temeraria o mala fede processuale.
idonei ad ingannare il pubblico
La norma sulla nullità/illiceità del marchio ingannevole riguarda la capacità del segno di trarre in inganno il pubblico, anche con riferimento alla provenienza geografica.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto storicamente incontestato e non controverso; quando la doglianza investe la lettura del decisum o la portata del giudicato, il rimedio è inammissibile.
- La valutazione dell'esistenza, dell'estensione e degli effetti del giudicato è operazione giuridica e non fattuale: un'eventuale erronea affermazione o negazione del giudicato integra errore di diritto, non errore revocatorio.
- La distinzione tra tutela del marchio e tutela delle indicazioni geografiche impedisce di trasporre automaticamente gli accertamenti compiuti in un ambito all'altro, specie quanto al pubblico di riferimento e alla funzione protettiva del segno.
- La persistenza o meno della decettività di un segno preusato dopo un certo momento storico richiede un autonomo accertamento di merito; un precedente giudicato su un diverso segmento temporale non copre automaticamente il periodo successivo.
- La lite temeraria richiede un quid pluris rispetto alla mera soccombenza o alla proposta di una tesi poi disattesa: occorrono palese inconsistenza della pretesa o abuso manifesto dello strumento processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22480/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →