Cassazione Penale, Sentenza n. 45853/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 14/01/2022 con cinque motivi: 1) contestata aggravante (art. 629, comma 2 in relazione art. 628) non adeguatamente indicata nella contestazione; 2) insussistenza di elementi probatori e mancata valutazione degli atti (es. riconoscimento fotografico); 3) difetto di correlazione tra richiesta di patteggiamento (pena di 2 anni 2 mesi 20 giorni subordinata alla sospensione condizionale) e sentenza: il Gip ha applicato la pena ma non ha concesso la sospensione condizionale, oltre a non aver irrogato la multa prevista dalla norma; 4) ammissione della parte civile e liquidazione delle spese in udienza di applicazione della pena in violazione degli artt. 78, 79 e 444 c.p.p.; 5) importo liquidato per la parte civile determinato genericamente e in violazione delle tabelle di riferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri motivi, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Motivo: mancata corrispondenza tra la decisione del Gip e la richiesta di patteggiamento subordinata alla concessione della sospensione condizionale; il giudice non può modificare unilateralmente l'accordo tra le parti e, se l'accordo è subordinato a un beneficio che non concede, deve rigettare l'istanza nella sua interezza. Inoltre la pena risultava illegittima (mancata previsione della multa obbligatoria), per cui l'accordo si considera venuto meno e la sentenza va annullata senza rinvio. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti (testo della sentenza incompleto nella fonte).
Norme richiamate
Regolamenta il rito del patteggiamento: il giudice deve ratificare l'accordo così come formulato dalle parti; non può modificarlo e, se l'accordo è subordinato a un beneficio (es. sospensione condizionale) deve pronunciarsi sulla sua concedibilità. Se l'accordo è contra legem il giudice deve rigettarlo.
Norma penale contestata (recidiva o circostanze aggravanti connesse al reato di cui all'art. 628); la contestazione e la individuazione dell'aggravante devono risultare adeguatamente dalla parte in fatto dell'imputazione.
art. 628 c.p., comma terzo, n. 3-quinquies
Riferimento alla specifica fattispecie di reato e alle circostanze aggravanti invocate; la pena prevista dalla norma può comprendere anche la sanzione pecuniaria che non può essere omessa nella quantificazione concordata quando obbligatoria.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Regola i motivi di impugnazione in appello: connesso all'asserita difformità tra richiesta e decisione nel rito di applicazione della pena.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di applicazione della pena e sulla pronuncia nei riti alternativi; richiamata in relazione alla obbligatorietà di certe determinazioni nella sentenza di patteggiamento.
art. 78 e art. 79 cod. proc. pen.
Disciplina della costituzione di parte civile e della liquidazione delle spese: la Corte rileva che la costituzione della parte civile e la liquidazione in udienza di applicazione della pena possono essere irregolari se l'udienza era fissata esclusivamente per la decisione sul patteggiamento.
Richiamato in relazione alle cause di proscioglimento e alla necessità che il giudice valuti correttamente gli atti e la genesi della denuncia; invocato dalla difesa ma assorbito dalla decisione sulla terza doglianza.
artt. 444 e 599 cod. proc. pen. (riferimento a entrambi i riti)
La Corte osserva che, se l'accordo delle parti ai sensi degli artt. 444 o 599 determina una pena illegale, l'accordo viene meno e la sentenza va annullata senza rinvio.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 13103 del 03/12/2015 (Buonocore)
Principio consolidato: il giudice non può modificare l'accordo delle parti; se la richiesta è subordinata a concessione della sospensione condizionale il giudice deve decidere sulla concedibilità e, in caso negativo, rigettare in toto il patteggiamento.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sent. n. 31441 del 09/07/2013 (Sanzone)
Se l'accordo è contra legem (es. quantificazione della pena o subordinazioni illegittime) il giudice è tenuto a rigettarlo.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 27702 del 13/06/2001 (Sorrenti)
Se dall'accordo deriva una pena illegale, l'accordo viene meno e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Massime di principio
- Il giudice chiamato a ratificare un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non può modificare unilateralmente l'accordo raggiunto tra le parti; deve accettarlo integralmente o rigettarlo se non lo condivide o se è contra legem.
- Se la richiesta di patteggiamento è espressamente subordinata alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio; se non può concederlo deve rigettare l'istanza nella sua interezza.
- Una pena risultante da accordo che ometta sanzioni obbligatorie previste dalla norma (es. multa) è illegale: l'illegittimità della pena determina il venir meno dell'accordo e l'annullamento della sentenza.
- La costituzione di parte civile e la relativa liquidazione delle spese in udienza di applicazione della pena richiedono rispetto delle norme procedurali; l'ammissione e la liquidazione non devono violare il carattere e la finalità dell'udienza di patteggiamento.
- In presenza di vizi sostanziali dell'accordo (condizioni illegittime, pena contra legem) la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'illegittimità determina l'inefficacia dell'accordo.
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